Incentivati a ricollocare

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Nella circolare Inps numero 88 del 20 giugno 2011, leggiamo che il regolamento del Fondo di solidarietà, in conseguenza delle modifiche introdotte dal Decreto ministeriale 51635/2010, prevede un particolare incentivo alla ricollocazione dei lavoratori licenziati titolari di assegno emergenziale. In particolare, il comma 8 dell’articolo 11 bis dispone testualmente: «qualora un'azienda destinataria dei contratti collettivi nazionali del credito assuma a tempo indeterminato un lavoratore nel periodo in cui lo stesso fruisce delle prestazioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, il trattamento residuo di cui ai commi 3 e 4 andrà a favore dell'azienda stessa fino al termine dei 24 mesi di cui alla lettera a)».

L’incentivo - mensile, pari alla somma dell’importo dell’assegno emergenziale riconosciuto al lavoratore e dell’importo della contribuzione eventualmente correlata all’assegno - é fruibile qualora il datore di lavoro che rientra nell’ambito di applicazione del “Fondo di solidarietà di sostegno al reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito”:

- sia in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi;
- osservi le norme poste a tutela della sicurezza dei lavoratori;
- applichi gli accordi e i contratti collettivi nazionali nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori. Ad ogni buon conto, l’assunzione deve avvenire entro il 31 dicembre 2011.
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