Incentivi per l’assunzione di manager temporanei nelle PMI

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Il 20 giugno 2025 è stata presentata alla Camera dei Deputati una proposta di legge per l’inserimento nelle Pmi della figura del Temporary Manager. Si tratta di nove articoli dove si identifica la figura del temporary manager ed i requisiti richiesti per ricoprire tale ruolo e si prevede anche un credito d’imposta a favore delle imprese che lo assumeranno.

Come nasce l’idea di un Temporary Manager

Il tessuto produttivo italiano è largamente costituito da micro, piccole e medie imprese, che non solo rappresentano l’ossatura dell’economia nazionale, ma svolgono anche un ruolo importante nel garantire occupazione, coesione sociale e capacità di adattamento a livello locale. Tuttavia, in un contesto in continua evoluzione, queste aziende devono affrontare sfide articolate e multiformi, come la transizione digitale e ambientale, la spinta verso i mercati esteri, cambi normativi frequenti, difficoltà nell’accesso ai finanziamenti, innovazioni tecnologiche, passaggi generazionali e una gestione sempre più complessa delle risorse umane.

In questo scenario, l’apporto di figure manageriali con competenze elevate e per periodi limitati può costituire una leva strategica fondamentale per assicurare sia la competitività che la continuità delle attività. Il modello del Temporary Management – ossia l’inserimento temporaneo di manager esperti – consente di affrontare situazioni complesse, guidare processi di cambiamento, gestire riorganizzazioni o avviare progetti di crescita mirati.

Il Temporary Manager, dunque, si configura come una soluzione moderna e adattabile per rispondere alle esigenze di rinnovamento e rilancio delle imprese. Diversamente dal consulente tradizionale, il suo ruolo prevede l’attuazione concreta di interventi strutturali e operativi, con l’obiettivo di concludere il mandato al conseguimento dei risultati prestabiliti. Questa figura si distingue per la propria indipendenza operativa, orientamento agli obiettivi e capacità di trasferire competenze interne.

Nonostante l’interesse crescente delle imprese italiane, l’impiego del Temporary Manager risulta ancora limitato rispetto ad altri Paesi dell’Unione Europea. Le cause sono varie: scarsa familiarità con questa tipologia di intervento, mancanza di una normativa chiara, ostacoli nell’accesso a misure di sostegno e, in certi casi, una cultura aziendale restia ad accogliere figure manageriali esterne.

Diventa quindi urgente adottare interventi strutturati per colmare questo divario e valorizzare pienamente il Temporary Management come strumento di sviluppo, innovazione e competitività.

Dunque, la proposta legislativa mira a raggiungere due obiettivi principali:

  • da un lato, rafforzare la struttura organizzativa delle PMI nei momenti di trasformazione o difficoltà;
  • dall’altro, promuovere la diffusione di una nuova generazione di manager flessibili, proattivi e orientati al raggiungimento dei risultati.

Definizione e requisiti del Temporary Manager

Il temporary manager viene definito come un professionista qualificato cui è affidata, da parte della proprietà dell’impresa, la gestione temporanea dell’intera azienda, di un suo ramo, di una specifica funzione o struttura, ovvero lo sviluppo e l’attuazione di un progetto determinato e delimitato nel tempo.

Il temporary manager deve possedere qualifiche professionali adeguate, dimostrate da un’esperienza concreta nella gestione d’impresa e nell’implementazione di processi organizzativi.

Più nello specifico, può rientrare in questa figura:

  • un dottore commercialista che abbia svolto, anche in modo non continuativo, attività gestionali per almeno tre anni all'interno di un'azienda, e che abbia ricoperto almeno due incarichi in organi di amministrazione o controllo nel corso degli ultimi tre anni;
  • un professionista laureato con un titolo magistrale appartenente alla classe LM-77 (Scienze economico-aziendali), che alla data dell’assunzione non abbia superato i 35 anni di età, e che abbia maturato un’esperienza professionale di almeno tre anni, anche non consecutivi, in ruoli manageriali o gestionali presso imprese.

Credito d’imposta alle Pmi che assumono il Temporary Manager

L’articolo 4 stabilisce i criteri documentali e progettuali che le PMI devono rispettare per poter beneficiare degli incentivi previsti. In particolare, è necessario presentare:

  • il bilancio ufficialmente depositato,
  • un contratto conforme alla normativa,
  • un piano operativo aziendale articolato,
  • una lettera di incarico che specifichi in modo chiaro gli obiettivi assegnati e le funzioni del manager incaricato.

È richiesto inoltre che nei due anni precedenti alla nomina non vi sia stato alcun rapporto di lavoro pregresso tra l’azienda e il professionista individuato.

Non è inoltre ammessa la nomina se vi sono legami di parentela fino al secondo grado tra il manager temporaneo e i titolari, soci o membri del consiglio di amministrazione dell’impresa.

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta riconosciuto fino a tre anni consecutivi, calcolato come segue:

  • 30% della Retribuzione Totale Annua (RTA) versata al manager temporaneo, per micro e piccole imprese;
  • 20% per le medie imprese.

Questo beneficio fiscale è tuttavia vincolato al miglioramento dei risultati economici dell’impresa, misurati tramite l’EBITDA (utile operativo ante imposte, interessi, ammortamenti e svalutazioni), con i seguenti requisiti di crescita:

  • +5% rispetto all’anno precedente, al termine del primo esercizio dopo la nomina,
  • +10% alla conclusione del secondo anno,
  • +15% alla fine del terzo anno.
Il mancato raggiungimento degli obiettivi comporta la perdita del beneficio per l’anno corrispondente.

Questi incrementi devono essere certificati da un dottore commercialista, che redigerà una relazione da allegare alla dichiarazione dei redditi dell’impresa.

Viene regolamentata la possibilità di ricorrere alla figura del temporary manager anche in presenza di situazioni di difficoltà temporanea, riconducibili a:

  • cause personali, come malattie o impossibilità operative degli amministratori,
  • oppure a fattori esterni, come sfavorevoli condizioni di mercato, ritardi nei pagamenti da parte dei clienti, o conflitti tra soci.

Anche in questi casi, sarà necessario fornire un’adeguata documentazione, attraverso una relazione tecnica redatta da un commercialista, che attesti l’effettiva sussistenza delle circostanze dichiarate.

Al fine dell’ammissibilità al credito d’imposta, l’incarico di Temporary Management deve avere una durata non inferiore alla metà dell’esercizio sociale più un giorno.

Accordi contrattuali con il Temporary Manager

Le piccole e medie imprese (PMI) possono affidare un incarico a un temporary manager tramite la stipula di contratti a tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative, oppure accordi di consulenza o prestazioni professionali, conformemente a quanto previsto dall’articolo 2222 del Codice Civile.

Detti contratti devono avere una durata minima di sei mesi e devono obbligatoriamente includere, a pena di nullità, i seguenti elementi:

  • gli obiettivi specifici che si intendono raggiungere,
  • l’elenco delle attività assegnate al manager,
  • le modalità di verifica dei risultati ottenuti.

Durante tutto il periodo dell’incarico, il temporary manager ha diritto alla copertura previdenziale figurativa, in linea con la normativa vigente e in base alla forma contrattuale utilizzata.

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