Incentivi veicoli autotrasportatori, prenotazione entro il 22 marzo

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Incentivi veicoli autotrasportatori, prenotazione entro il 22 marzo

Con la pubblicazione del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 28 del 31 gennaio 2024 viene disciplinata la modalità di erogazione dei 25 milioni di euro destinati agli investimenti nel settore dell'autotrasporto.

L’incentivo dovrebbe permettere agli autotrasportatori l'adeguamento del proprio parco veicolare in una direzione ecosostenibile, valorizzando l'eliminazione dalla circolazione dei veicoli più obsoleti. In particolare, entro il 22 marzo 2024 (non oltre le ore 16:00), gli aspiranti al beneficio potranno presentare le domande di accesso all’incentivo esclusivamente tramite PEC.

Soggetti beneficiari

Possono accedere ai contributi in esame le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi:

  • attive sul territorio italiano;
  • la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose, codice ATECO 49.41;
  • iscritte al Registro elettronico nazionale (REN) e all’albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Possono presentare domanda anche le strutture societarie risultanti dall’aggregazione delle suddette imprese, costituite sotto forma di cooperative, consorzi e società consortili.

Investimenti ammissibili

In base all'art. 2, comma 1, Decreto ministeriale n.317/2023 le risorse pari a euro 25 milioni sono così ripartite:

  • euro 2,5 milioni per l'acquisizione, anche mediante leasing, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 t a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full Electric), nonché per l'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica;
  • euro 15 milioni per la radiazione per rottamazione di automezzi commerciali di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 t, con contestuale acquisizione di automezzi commerciali nuovi di fabbrica, Euro VI step E, nonché Euro 6 E con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia;
  • euro 7,5 milioni per l'acquisizione, anche mediante leasing, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica adibiti al trasporto combinato ferroviario e/o rimorchi, semirimorchi dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO per il trasporto combinato marittimo. I rimorchi / semirimorchi devono essere dotati di almeno uno dei seguenti dispositivi innovativi di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale n. 317/2023.

Contributo ammissibile

Il contributo spettante per ciascun tipo di investimento è determinato in conformità a quanto stabilito all'articolo 5 del D.M. n. 317/2023. In particolare, il contributo è pari a:

  • 4.000 euro, per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida, nel caso di acquisizione di veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full Electric) di massa complessiva pari o superiore a 3,5 t e fino a 7 t e di veicoli a trazione elettrica superiori a 7 t;
  • 14.000 euro per ogni veicolo elettrico di massa complessiva pari o superiore a 3,5 t e fino a 7 t;
  • 24.000 euro per ogni veicolo elettrico superiore a 7 t;
  • 9.000 euro per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa complessiva superiore a 7 tonnellate e fino a 16 tonnellate;
  • 24.000 euro per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ovvero a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico), di massa complessiva superiore a 16 tonnellate.

Nel caso si acquistino dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5 t per il trasporto merci come veicoli elettrici, il contributo è determinato in misura pari al 40% dei costi ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell'allestimento con un tetto massimo di 2.000 euro. Alle imprese che, contestualmente all'acquisizione di un veicolo ad alimentazione alternativa, dimostrino anche l'avvenuta radiazione per rottamazione di veicoli di classe inferiore ad Euro VI step E o Euro 6 E, viene riconosciuto una maggiorazione del contributo pari a 1.000 euro per ogni veicolo rottamato.

ATTENZIONE: L'importo massimo ammissibile per i predetti investimenti per singola impresa non può superare euro 550.000 ed è omnicomprensivo per la totalità dei veicoli acquisiti dall'impresa.

In relazione alla rottamazione di automezzi di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 t con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 t, il contributo è determinato in 7.000 euro per ogni veicolo Euro VI step E di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 t fino a 16 t ed in 15.000 euro per ogni veicolo Euro VI step E di massa complessiva a pieno carico superiore a 16 tonnellate.

NOTA BENE: i veicoli oggetto di radiazione per rottamazione devono, a pena d'inammissibilità, essere stati detenuti in proprietà o ad altro titolo da almeno un anno antecedente al 18.01.2024.

In relazione all'acquisizione di veicoli commerciali leggeri Euro 6 E ed Euro VI step E, il contributo è determinato in 3.000 euro per ogni veicolo commerciale pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia. Sono incentivati anche gli acquisti di rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale.

I contributi sono maggiorati del 10% anche in caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole e medie imprese o da imprese aderenti a una rete, ove gli interessati ne facciano espressa richiesta nella domanda.

 

TABELLE DI SINTESI DEL CONTRIBUTO

Alimentazione

Massa

complessiva

Contributo spettante per ciascun veicolo

Maggiorazione per veicolo rottamato

CNG

da 3,5 t a 7 t

4.000,00 euro

 

 

1.000,00 euro

oltre 7 t e fino a 16 t

9.000,00 euro

oltre 16 t

24.000,00 euro

LNG

oltre 7 t e fino a 16 t

9.000,00 euro

da 16 t

24.000,00 euro

Ibrida (diesel/ elettrico)

da 3,5 t a 7 t

4.000,00 euro

oltre 7 t e fino a 16 t

9.000,00 euro

oltre 16 t

24.000,00 euro

Elettrica

da 3,5 a 7 t

14.000,00 euro

oltre 7 t

24.000,00 euro

Dispositivi riconversione

a trazione elettrica

fino a 3,5 t

2.000,00 euro

 

 

Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva superiore a 7 t, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa Euro VI step E

Tipo veicolo

Contributo spettante per ciascun veicolo rottamato e contestuale acquisizione veicolo nuovo di fabbrica

Veicoli Euro 6 step E di massa oltre 7 t e fino 16 t

€ 7.000

Veicoli Euro 6 step E di massa superiore a 16 t

€ 15.000

 

Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva superiore a 3,5 t, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa Euro VI step E e Euro 6 E

Tipo veicolo

Contributo spettante per ciascun veicolo rottamato e contestuale acquisizione veicolo nuovo di fabbrica

Veicoli Euro VI step E ed Euro 6 E

di massa da 3,5 t e fino a 7 t

€ 3.000

 

Acquisizione, anche mediante leasing, di rimorchi e semirimorchi per il trasporto combinato

Rimorchi / semirimorchi UIC e IMO dotati di almeno uno dei dispositivi innovativi di cui all'Allegato 1 del DM n. 317/2023

Contributo massimo spettante

Senza rottamazione

Con rottamazione

€ 3.000

€ 5.000 se PMI (*)

€ 5.000

€ 7.000 se PMI

 

Rimorchi, semirimorchi e equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 t allestiti per trasporti in regime ATP e sostituzione delle unità frigorifere/calorifere

Rimorchi, semirimorchi ed equipaggiamenti, delle unità frigorifere/ calorifere installate

per veicoli superiori a 7 t

Contributo massimo spettante

Senza rottamazione

Con rottamazione

€ 3.000

€ 5.000 se PMI (*)

€ 5.000

€ 7.000 se PMI

Sostituzione equipaggiamenti delle unità frigorifere/calorifere installate per rimorchi/semirimorchi superiori a 7 t

Contributo massimo spettante

€ 3.000

€ 5.000 se PMI (*)

(*) In caso di piccola impresa il contributo è determinato nel limite del 20% dei costi di acquisto del mezzo IVA esclusa fino ad un massimo di 5.000 euro. In caso di media impresa il contributo è determinato nel limite del 10% dei costi di acquisto del mezzo IVA esclusa fino ad un massimo di 5.000 euro. In caso di grande impresa il contributo è stabilito in euro 3.000 a veicolo.

Presentazione delle domande

L'accesso all'agevolazione è suddiviso nelle seguenti fasi:

  • prenotazione, diretta all'accantonamento dell'importo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti sulla base del contratto di acquisizione del bene oggetto dell'investimento;
  • rendicontazione dell'investimento, nella quale le imprese beneficiarie forniscono analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento.

Ai soli fini della formazione dell’ordine di prenotazione faranno fede la data e l’ora di invio dell’istanza inoltrata tramite PEC. In nessun caso saranno prese in considerazione le domande inviate fuori dai termini previsti. Il soggetto gestore RAM, pubblicherà l’elenco delle domande pervenute entro il 29 marzo 2024. E' possibile annullare l'istanza precedentemente inoltrata e presentarne una nuova, riportando come oggetto della PEC la dicitura «annullamento domanda» oppure «annullamento domanda e nuova presentazione», con l'effetto di uno scorrimento nella graduatoria ad una nuova posizione  in coda. In nessun caso verrà presa in considerazione la seconda domanda senza che sia avvenuto l'annullamento della prima.

Fase di prenotazione

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda, anche per più di una tipologia di investimenti per i quali è richiesto l'incentivo. In particolare, la domanda va presentata:

  • dalle ore 10.00 del 4.3.2024 fino alle ore 16.00 del 22.3.2024;
  • esclusivamente tramite PEC indirizzata a ram.investimenti2024@legalmail;

All’interno di detto periodo, ogni impresa ha diritto di presentare una sola domanda, anche per più di una tipologia di investimenti per i quali viene richiesto l’incentivo.

L’istanza dovrà essere inoltrata, a pena di inammissibilità, unitamente alla seguente documentazione:

  • modello di istanza debitamente compilato in tutte le sue parti e firmato con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa. Il modello informatico di tipo “pdf editabile” dovrà essere compilato e salvato senza ulteriore scansione e potrà essere reperito al sito web del soggetto http://www.ramspa.it, nella Sezione dedicata all’incentivo “Investimenti X edizione”;
  • copia del documento di riconoscimento valido del legale rappresentante o procuratore dell’impresa;
  • copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto d’incentivazione, comprovante quanto dichiarato nel modello di istanza, avente data successiva a quella di entrata in vigore D.M. n. 317/2023 (ovvero a far data dal 19 gennaio 2024) e debitamente sottoscritto dalle parti.

Fase di rendicontazione

Nella fase di rendicontazione, tutti i soggetti che hanno presentato domanda hanno l’onere di fornire

  • la prova del perfezionamento dell’investimento;
  • la prova che l’investimento è stato avviato in data successiva al 18 gennaio 2024.

La prova che l’investimento è stato avviato costituisce presupposto per l’ammissione all’erogazione del contributo. Le imprese che hanno presentato istanza trasmettono a decorrere dalle ore 10:00 dell’8 aprile 2024 ed entro le ore 16:00 del 31 ottobre 2024, utilizzando la piattaforma informatica implementata da RAM S.p.A., la documentazione tecnica nonché la prova documentale dell’integrale pagamento del prezzo, attraverso la produzione della relativa fattura debitamente quietanzata, da cui risulti il prezzo del bene. Solo successivamente a detto adempimento la domanda effettuata con prenotazione potrà considerarsi perfezionata facendo salvi gli effetti della posizione acquisita. Le domande che non verranno rendicontate decadranno automaticamente liberando risorse e determinando lo scorrimento dell’elenco degli istanti.

In ogni caso, qualora l’impresa che, pur avendo presentato domanda di accesso all’incentivo e non avendo annullato la stessa, non provveda alla chiusura della fase di rendicontazione, attraverso la piattaforma informatica e secondo le modalità previste, con la trasmissione della documentazione necessaria ai fini della prova dell’avvenuto perfezionamento dell’investimento prenotato in fase di istanza, l’Amministrazione potrà tenerne conto nell’ambito di successive edizioni di incentivazione.

In caso di stipulazione di un contratto di leasing, l’investimento si intenderà perfezionato con la sottoscrizione di un contratto di acquisto, preventivo di spesa, conferma d’ordine o altro atto vincolante tra l’impresa e il venditore avente data successiva l’entrata in vigore del D.M. n.317/2023. L’aspirante all’incentivo ha I’onere di comprovare il pagamento dei canoni in scadenza alla data ultima per l’invio della documentazione. La prova del pagamento dei canoni può essere fornita alternativamente con la fattura rilasciata all’utilizzatore dalla società di leasing, debitamente quietanzata, ovvero con copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati dall‘utilizzatore a favore della suddetta società. Dovrà, inoltre, essere dimostrata la piena disponibilità del bene attraverso la produzione di copia del verbale di presa in consegna o tramite documento di trasporto (DDT) del bene medesimo.

La predetta documentazione dovrà essere trasmessa, secondo le modalità di cui ai precedenti commi, entro il termine previsto per la presentazione della rendicontazione.

In caso di acquisizione di veicoli, la concessione dell’incentivo è subordinata, altresì, alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione dei veicoli comprovabile tramite la ricevuta (mod. M 2119) rilasciata dall’UMC sia avvenuta in Italia fra la data di entrata in vigore del D.M. n. 317/2023 (ovvero a far data dal 19 gennaio 2024), ed il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione. In nessun caso saranno prese in considerazione le acquisizioni di veicoli effettuate all’estero, ovvero immatricolati all’estero, anche se successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri zero.

Maggiorazioni del contributo

Relativamente alle maggiorazioni del 10% del contributo, ove vi sia espressa richiesta nella domanda, l’aspirante dovrà fornire, nella fase di rendicontazione, dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, attestante il numero delle unità di lavoro addette (ULA) ed il volume del fatturato conseguito nell’ultimo esercizio fiscale. Ai fini del riconoscimento della maggiorazione, in caso di una rete di imprese, gli interessati dovranno trasmettere, nella fase di rendicontazione, copia del contratto di rete. Laddove la qualità di piccola o media impresa costituisca già requisito per ricevere l’incentivo, nessuna ulteriore maggiorazione per il possesso del medesimo requisito può essere riconosciuto.

Documentazione richiesta

La documentazione tecnica è stata definita dagli articoli da 5 a 8 del DM 31.01.2024.  Si riporta, di seguito, in forma tabellare la diversa documentazione richiesta.

Acquisizione dei veicoli a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG, ibrida nonché a trazione elettrica (art. 2, comma 1 lett. a) D.M. 317/2023)

a) indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di copia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall’UMC) ai fini della dimostrazione che l’immatricolazione sia avvenuta, per la prima volta in Italia, in data successiva al 18.1.2024;

b) attestazione del costruttore attestante la sussistenza delle caratteristiche tecniche;

c) nel caso dell’acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica, prova documentale dell’acquisizione del sistema di riqualificazione elettrica nonché della relativa omologazione;

d) qualora contestualmente all’acquisizione di un veicolo ad alimentazione alternativa si richieda la maggiorazione per rottamazione di veicoli di classe inferiore ad euro VI step E o Euro 6 E dovrà essere allegata copia del documento di immatricolazione dei veicoli rottamati oltre alla prova dell’avvenuta rottamazione con l’indicazione del numero di targa e con dichiarazione dell’impresa di demolizione dell’avvenuta rottamazione ovvero di presa in carico dei suddetti veicoli con l’impegno di procedere alla loro demolizione. La rottamazione deve essere avvenuta nel periodo compreso tra il 18.01.2024 ed il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione;

e) attestazione che il veicolo è munito, per la propulsione, di almeno 2 diversi convertitori di energia e di due diversi sistemi di immagazzinamento dell’energia a bordo del veicolo relativamente ai veicoli ibridi (con alimentazione diesel ed elettrica).

Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica (art. 2, comma 1, lett. b) D.M. 317/2023)

a) copia del documento di immatricolazione dei veicoli rottamati oltre alla prova dell’avvenuta rottamazione con l’indicazione del numero di targa e con dichiarazione dell’impresa di demolizione dell’avvenuta rottamazione ovvero di presa in carico dei suddetti veicoli con l’impegno di procedere alla loro demolizione. La rottamazione deve essere avvenuta nel periodo compreso tra il 18.01.2024 ed il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione;

b) indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di copia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'UMC) ai fini della dimostrazione che l’immatricolazione sia avvenuta, per la prima volta in Italia, in data al 18.01.2024.

Acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, adibiti al trasporto combinato (art.2, comma 1, lett. c) D.M. n. 317/2023)

a) indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di copia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall’UMC) ai fini della dimostrazione che l’immatricolazione sia avvenuta, per la prima volta in Italia, in data successiva al 18.01.2024;

b) attestazione rilasciata dal costruttore circa la sussistenza delle caratteristiche tecniche dei semirimorchi;

c) documentazione comprovante l’installazione di almeno 1 dei dispositivi all’allegato 1 DM  317/2023;

d) qualora contestualmente all’acquisizione di nuovi veicoli si richieda la maggiorazione per rottamazione di un rimorchio o semirimorchio, dovrà essere allegata copia del documento di immatricolazione dei veicoli rottamati oltre alla prova dell’avvenuta rottamazione con l’indicazione del numero di targa e con dichiarazione dell’impresa di demolizione dell’avvenuta rottamazione ovvero di presa in carico dei suddetti veicoli con l’impegno di procedere alla loro demolizione. La rottamazione deve essere avvenuta nel periodo compreso tra il 18.1.2024 ed il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione;

In caso di acquisizioni effettuate da piccole / medie imprese, vanno fornite anche:

a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o procuratore, attestante che gli investimenti sono stati effettuati nell’ambito di un programma destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliarne uno esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

b) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore attestante il numero unità di lavoro addette (ULA) ed il volume del fatturato conseguito nell’ultimo esercizio fiscale.

Acquisizione di rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 t allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale (art. 2, comma 1 lett. c) D.M. 317/2023)

a) in caso di acquisizione di rimorchi o semirimorchi certificazione del costruttore circa la sussistenza dei requisiti tecnici previsti dal DM n. 317/2023 per le unità frigorifere / calorifere;

b) documentazione dalla quale risulti il numero di targa (ovvero di copia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall’UMC) ai fini della dimostrazione che l’immatricolazione sia avvenuta, in Italia, in data successiva al 18.01.2024;

c) in caso di sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 t allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura, delle unità frigorifere/calorifere installate, attestazione del costruttore che le nuove unità frigorifere sono alimentate da motore conforme alla fase V (STAGE V) del Regolamento UE n. 2016/1628 o da unità criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante.

In caso acquisizioni effettuate da piccole / medie imprese vanno fornite anche:

a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o da un procuratore, attestante che gli investimenti sono stati effettuati nell’ambito di un programma destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliarne uno esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

b) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore attestante il numero delle unità di lavoro addette (ULA) e il volume del fatturato conseguito nell’ultimo esercizio fiscale.

Esame delle domande e concessione del contributo

Le domande presentate e la relativa documentazione verranno esaminate in base all’ordine cronologico di presentazione. Ai fini del riconoscimento del contributo spettante a ciascuna impresa si procederà alla verifica dei costi rendicontati e della sussistenza per ogni impresa dei requisiti previsti per gli investimenti. I contributi sono concessi fino ad esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna tipologia di investimento. Il contributo non viene erogato in caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto degli incentivi nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio.

ATTENZIONE: I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella disponibilità del beneficiario del contributo fino al 30.6.2027, pena la revoca del contributo.

Cumulabilità degli aiuti

Ai sensi dell’articolo 8, commi 3, 4 e 5 del Regolamento (UE) n. 651/2014, in caso di identità di costi ammissibili e beni oggetto degli incentivi, gli aiuti erogati non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato.  Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento di cui sopra non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti ai sensi del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 e successive modificazioni. Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di Stato, l’Amministrazione si avvale del registro nazionale sugli aiuti di Stato (R.N.A.) gestito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

 

Quadro Normativo

- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – DM DEL 31.01.2024 N. 28;

- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – DM DEL 01.12.2023, N. 317;  

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