Indennizzo non imponibile

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In tema di imposta sui redditi, in base al dettato dell’art. 6 del d.p.r. 917 dell’86, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio possono costituire reddito imponibile ma solo quando abbiano la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi. (...) Così non sono assoggettabili a tributo le indennità corrisposte dal datore di lavoro, a titolo di risarcimento del danno per la reintegrazione delle energie psicofisiche spese dal lavoratore oltre l’orario massimo di lavoro”. Il principio, applicato dalla Corte di Cassazione (sentenza 28887 del 9 dicembre 2008) sul ricorso di un contribuente per demansionamento, è dunque che sulle somme risarcite dall’azienda al lavoratore a titolo di danno all’immagine e alla professione non operano trattenute fiscali.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 35 – Indennizzo non imponibile - Alberici

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