Inps, bonus per l’iscrizione ai centri estivi e servizi per l’infanzia

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Inps, bonus per l’iscrizione ai centri estivi e servizi per l’infanzia

L’Inps, con il messaggio 28 giugno 2021, n. 2433, rende note le istruzioni per la fruizione del bonus per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia, erogato in alternativa al bonus baby-sitting, ai sensi dell’articolo 2, comma 6, del Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 maggio 2021, n .61.

Il bonus è fruibile fino a un massimo di 100 euro settimanali per nucleo familiare, in favore di genitori di figli conviventi minori di 14 anni. Il predetto limite anagrafico non è previsto in presenza di figli disabili in situazione di gravità accertata, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n.104.

Destinatari della prestazione sono le seguenti tipologie di lavoratori:

  • lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’INPS;
  • lavoratori autonomi iscritti alle casse professionali autonome non gestite dall’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari;
  • personale del comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico e della polizia locale, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari.

Diversamente dal bonus baby-sitting, il diritto al bonus in questione prescinde dalla presenza dei casi di sospensione dell’attività scolastica o educativa in presenza ovvero dalla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 o dalla quarantena del figlio disposta dall’ASL.

Per l’erogazione del bonus sarà necessario presentare richiesta entro e non oltre il 30 giugno 2021 allegando la documentazione attestante l’iscrizione ai centri estivi, ai servizi educativi per l’infanzia.

Dovrà essere altresì indicato il codice fiscale o la partita IVA del centro estivo o struttura, nonché il tipo di struttura, optando tra quelle previste dal nomenclatore degli interventi e servizi sociali:

  • Centri e attività diurne (L);
  • Centri con funzione educativo-ricreativa (LA);
  • Ludoteche (L1);
  • Centri di aggregazione sociale (LA2);
  • Centri per le famiglie (LA3);
  • Centri diurni di protezione sociale (LA4);
  • Centri diurni estivi (LA5);
  • Asili e servizi per la prima infanzia (LB);
  • Asilo Nido (LB1);
  • Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (LB2);
  • Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: spazi gioco (LB2.2);
  • Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: centri bambini genitori (LB2.3).

Il bonus viene accreditato, direttamente al richiedente, sul conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso Poste Italiane intestato al richiedente.

L’Istituto specifica che la fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia, è incompatibile con il bonus asilo nido di cui all’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall’articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

A tal proposito, qualora sia stata già prenotata nel mese di giugno la fruizione del bonus asilo nido, le settimane richieste non saranno erogate, in quanto l’Istituto darà priorità alla prestazione in commento legata all’emergenza epidemiologica e considerata più favorevole al beneficiario.

Ulteriori ipotesi di incompatibilità, sono previste dai commi 1,2,3 e 5 dell’articolo 2, comma 6, del Decreto Legge n. 30/2021, convertito, con modificazioni dalla legge n. 61/2021, per i quali non è prevista l’erogazione del bonus qualora l’altro genitore acceda ad altre tutele.

Tuttavia, fermo restando l’alternatività del bonus al c.d Congedo 2021 per genitori e al bonus baby-sitting, il bonus per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi può essere concesso, alternativamente, a entrambi i genitori purché non ricada, nelle stesse giornate della settimana prescelta, una delle seguenti condizioni:

  • la prestazione lavorativa è svolta in modalità agile;
  • l’altro genitore non svolge alcuna attività lavorativa ovvero è sospeso dal lavoro ovvero è beneficiario di altri strumenti previsti a sostegno del reddito;
  • i genitori hanno fruito del congedo di cui ai commi 2 e 5 del medesimo articolo 2 del Decreto Legge n. 30/2021.

La domanda deve essere presentata entro il 15 luglio 2021, relativamente alle settimane di frequenza dei centri estivi e dei servizi integrativi per l’infanzia fino al 30 giugno 2021, tramite applicazione web disponibile sul portale istituzionale www.inps.it nella sezione “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Bonus servizi di baby sitting”, scegliendo la tipologia di domanda, ovvero rivolgendosi ai patronati.

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