INPS. Novità in materia di permessi per l’assistenza ai familiari disabili

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Il Collegato lavoro (Legge n. 183/2010), all’articolo 24, ha previsto nuove disposizioni sui permessi retribuiti a favore dei dipendenti che assistono familiari con disabilità grave. L’Inps, con la circolare n. 45 del 1° marzo 2010, ha voluto fornire un quadro riepilogativo delle principali novità previste in materia di permessi, ai sensi dell’art. 33 della legge 104/1992 e successive modifiche e integrazioni.

Nel documento di prassi, l’Istituto riepiloga quanto segue:

- viene ristretta la platea dei soggetti legittimati a fruire dei permessi per assistere persone in situazione di disabilità grave;
- non è ammessa l’alternatività tra più beneficiari, in quanto i permessi possono essere accordati soltanto ad un unico lavoratore. La sola eccezione è prevista per i genitori di figli con disabilità grave ai quali è riconosciuta la possibilità di fruire dei permessi in argomento alternativamente, sempre nel limite dei tre giorni per persona disabile;
- non sono più richiesti i requisiti della convivenza, della continuità ed esclusività dell’assistenza;
- il lavoratore ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere;
- viene prevista la decadenza dal diritto alle agevolazioni in caso di accertamento di insussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa in materia;
- viene istituita una banca dati presso il Dipartimento della Funzione Pubblica relativa ai benefici in argomento.

La vera novità, dunque, in materia di permessi per l’assistenza di persone in situazione di disabilità grave è che ora hanno diritto ai permessi retribuiti oltre il coniuge anche i parenti e gli affini entro il 2° grado. Solo in particolari condizioni le agevolazioni possono essere estese ai parenti e affini di 3° grado delle persone da assistere. Tali condizioni subentrano nel momento in cui in cui il coniuge e/o i genitori della persona in situazione di disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età; siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Il dipendente, per assistere ciascun familiare in situazione di disabilità grave può fruire alternativamente di 3 giorni interi di permesso al mese o di 18 ore mensili da ripartire nelle giornate lavorative secondo le esigenze personali, frazionabili e fruibili per un tempo pari o superiore ad un’ora. Se i genitori prestano assistenza ad un figlio di età inferiore ai tre anni, affetto da disabilità grave, questi potranno fruire alternativamente del prolungamento del congedo parentale retribuito fino al terzo anno di vita del bambino, ad avvenuta fruizione del congedo di maternità e del congedo parentale ordinario; di due ore di permesso giornaliero; di tre giorni interi di permesso al mese.

All’inizio di ciascun mese, il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell’arco del mese di riferimento, ed insieme si dovrà fornire, se possibile, la relativa programmazione.
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