Inps. Ulteriori precisazioni per il versamento del contributo di solidarietà

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Con messaggio n. 16058 del 4 ottobre 2012, l’Inps scioglie i numerosi dubbi sollevati dalle aziende e dai lavoratori interessati al versamento del contributo di solidarietà.

Si ricorda che tale onere incombe sui lavoratori le cui pensioni superano l’importo complessivo dei 90 mila euro lordi annui e che il Dl Salva Italia - che lo ha previsto in via sperimentale per il periodo 2012/2017 - all’articolo 24, comma 21, specifica che il contributo riguarda i dipendenti che al 31 dicembre 1995 potevano vantare almeno cinque anni di anzianità contributiva presso i fondi telefonici, elettrici, trasporti, Inpdai - ormai confluiti nell'Inps - e presso il fondo volo, ancora vigente.

Dal momento che tali lavoratori, in virtù dei versamenti effettuati all'ex fondo speciale, beneficeranno di un trattamento pensionistico privilegiato, in quanto calcolato con regole più favorevoli rispetto all'ordinario fondo lavoratori dipendenti dell'Inps, il legislatore ha ritenuto opportuno che su di loro venga calcolato questo contributo provvisorio, pari allo 0,5% dell'imponibile previdenziale.

Con il recente messaggio, che fa seguito alla precedente circolare 99/2012, l’Inps vuole dunque completare le istruzioni operative al riguardo anche se in effetti l’obbligo decorre dal 1° gennaio 2012.

In primo luogo, si chiarisce che il termine per regolarizzare il versamento dei periodi contributivi pregressi, senza aggravio di oneri accessori, viene fatto slittare dal 16 ottobre 2012 al giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione dell'attuale messaggio: 16 gennaio 2013.

Inoltre, per quanto riguarda la determinazione dell’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (5 o più anni a tale data), si specifica che concorrono a determinare l’anzianità contributiva richiesta sia i contributi obbligatori versati in costanza di rapporto di lavoro, sia quelli da riscatto, accredito figurativo, ricongiunzione, trasferimento, ecc., accreditati sulla posizione assicurativa di ciascun interessato, accesa in uno dei fondi contemplati dalla norma.

Il contributo di solidarietà degli iscritti agli ex fondi speciali è ad integrale carico del lavoratore dipendente, ma deve essere gestito dal datore di lavoro, che una volta reperiti dagli elenchi prelevati dal sito dell’Inps i nominativi dei dipendenti tenuti al nuovo obbligo, li deve correttamente codificare per poter inserire in busta paga la nuova trattenuta previdenziale dello 0,5 per cento.

Riguardo a particolari categorie di lavoratori dipendenti, come i lavoratori cessati nelle more dell'emanazione della circolare 99/2012, cioè dal 1° gennaio al 18 luglio 2012, il messaggio n. 16058/2012 specifica che in ogni caso l'ex datore di lavoro rimane responsabile del versamento del contributo.

Tale precisazione crea, però, alcuni dubbi. Da un lato, infatti, sembra contraddire le indicazioni fornite con la precedente circolare n. 99/2012, nella parte in cui si diceva che “laddove il lavoratore per il quale si effettua la regolarizzazione non sia più in forza, nell'elemento "imponibile" e nell'elemento "contributo" dovrà essere indicato il valore zero”, mentre dall’altro sembra aumentare le difficoltà per le stesse aziende che, non avendo più la possibilità di recuperare il contributo addebitandolo all’ex dipendente perché cessato, dovranno farsene carico direttamente, anche se non di competenza.
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