Insubordinazione con l’iter disciplinare

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Secondo la corte di Cassazione – sentenza 5580 – compie un’azione disciplinare dissimulata da ragioni produttive od organizzative la società che, proposto un cambio di mansione al dipendente, ottiene il rifiuto e lo licenzia contestandogli di non aver raggiunto i previsti risultati. Il licenziamento in seguito ad insubordinazione è “ontologicamente disciplinare” – motivato formalmente come dovuto a ragioni obiettive, è in realtà mosso da mancanze (la disubbidienza) - e deve seguire precise regole procedurali: contestazione dell’addebito e concessione di un termine per potersi rivolgere all’associazione sindacale di riferimento.

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