Integrale deduzione solo per auto aziendali indispensabili

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Integrale deduzione solo per auto aziendali indispensabili

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso promosso dall’Agenzia delle Entrate contro la decisione con cui la CTR aveva riconosciuto, in favore di una società contribuente, l'integrale deduzione delle spese di gestione delle autovetture aziendali e delle spese relative ai transiti autostradali riferite alle medesime vetture.

L’interpretazione dei giudici di merito era stata censurata dall’Ufficio finanziario alla luce della mancanza di prova dell’uso strumentale esclusivo dei veicoli da parte della contribuente.

Nell’aderire alle doglianze sollevate da parte ricorrente, la Suprema corte – ordinanza n. 31031 del 30 novembre 2018 – ha, in primo luogo, ricordato quanto disposto dal’articolo 121 bis (ora 164) del TUIR, con riguardo ai veicoli e alla relativa deducibilità integrale dei costi e delle spese.

Il legislatore – ha precisato la Corte - nell'individuare i mezzi riguardo ai quali possono essere interamente deducibili i costi e le spese ai fini delle imposte sui redditi, ha considerato, come fattore scriminante, l'indispensabilità di quei veicoli per l'esercizio stesso dell'impresa, ovvero la circostanza che l'attività dell'impresa senza quei veicoli non possa essere esercitata.

Così, se un uso promiscuo è presunto per quei veicoli che, pur essendo strumentali all'attività (generica) d'impresa, non sono indispensabili per l'esercizio della stessa, “tale uso promiscuo non è né presunto, né consentito per i veicoli senza i quali l'impresa non possa essere esercitata (c.d. strumentali strictu sensu)”.

Veicolo a uso promiscuo non indispensabile? Costi indeducibili

E secondo la Cassazione, la Corte di merito, nella specie, non si era attenuta ai detti principi, posto che aveva consentito l'integrale deduzione dei costi e delle spese relativi agli autoveicoli “destinati allo spostamento del personale necessario per garantire il fruttuoso svolgimento dell'attività di impresa”, anche se non era sufficiente che i detti beni fossero semplicemente strumentali.

E’ infatti altresì richiesto – hanno ribadito gli Ermellini - che l'autoveicolo sia indispensabile ed esclusivamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività d'impresa e che ciò costituisca oggetto di prova da parte del contribuente.

La decisione della CTR, in definitiva, è stata cassata, con rinvio, alla CTR, in diversa composizione, la quale dovrà accertare, in fatto, l'utilizzo dei veicoli per scopi meramente aziendali.

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