Interessi moratori per il professionista anche con cliente privato
Pubblicato il 17 luglio 2025
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Gli interessi moratori, previsti in caso di ritardo nel pagamento dei compensi e\o corrispettivi, sono dovuti anche nei confronti dei liberi professionisti. La disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 231/2002, difatti, prescinde dalla natura pubblica o privata dei soggetti coinvolti.
Così ha affermato la Corte di Cassazione, Seconda sezione civile, con l'ordinanza n. 19605 del 16 luglio 2025.
Liberi professionisti: interessi moratori per in caso di ritardo
Il decreto in oggetto, che ha recepito la Direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo, riguarda la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
L'articolo 1 stabilisce che la normativa si applica a ogni pagamento effettuato come corrispettivo in una transazione commerciale.
L'articolo 2, comma 1, lettera a), definisce "transazioni commerciali" come i contratti tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni, che prevedono principalmente la consegna di merci o la prestazione di servizi in cambio di un pagamento.
La definizione di "transazione commerciale" viene poi precisata sotto il profilo soggettivo, indicando chi può effettuarla. Le lettere b) e c), nel dettaglio, includono nella categoria di "imprenditore" chi esercita un'attività economica organizzata o una libera professione.
Il caso esaminato
Sulla base di tali presupposti, la Cassazione ha ritenuto errata una decisione della Corte d'appello, che aveva escluso l'applicabilità del D. Lgs. n. 231/2002 a una Srl condannata al pagamento del compenso professionale dovuto a un legale, solo perché non rivestiva la qualifica di ente pubblico.
La Corte, ciò posto, ha puntualizzato che la normativa sugli interessi per il ritardato pagamento nelle transazioni commerciali si applica anche nei rapporti tra il professionista e le imprese private.
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