Intermittenti, l’indennità è circoscritta

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A seguito dei dubbi sorti circa l’applicazione delle disposizioni della circolare n. 41/2006, l’Inps è intervenuto rilasciando il messaggio n. 24864, con cui si precisa che l’indennità di disoccupazione, per i lavoratori intermittenti senza indennità di disponibilità, potrà essere riconosciuta solo dopo la cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, si specifica che nel caso di contratto di lavoro intermittente con obbligo di risposta alla chiamata, non va corrisposto il trattamento di disoccupazione per il periodo in cui il lavoratore resta disponibile a prestare la propria attività percependo l’indennità di chiamata. Nel caso in cui, invece, non è previsto l’obbligo di risposta alla chiamata né la corresponsione dell’indennità al lavoratore, può essere riconosciuto, ma solo per i periodi di non lavoro, lo stato di disoccupazione, che è indennizzabile con l’indennità relativa, ordinaria o a requisiti ridotti.
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