Interruzione rapporto di lavoro, gli aspetti contributivi

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Interruzione rapporto di lavoro, gli aspetti contributivi

Con il messaggio n. 528 del 5 febbraio 2021, l’INPS ha fornito alcuni chiarimenti in merito agli aspetti contributivi conseguenti all’interruzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale e nell’ipotesi di revoca del licenziamento, così come previsto dall’art. 14, del D.L. n. 104/2020 (cd. “Decreto Agosto”), convertito con modificazioni in L. n. 126/2020.

Interruzione rapporto di lavoro, esposizione nel flusso Uniemens

Le interruzioni di rapporto di lavoro intervenute con un accordo individuale, preceduto da un accordo sindacale, secondo quanto previsto dall’art. 14 del “Decreto Agosto”, devono essere esposte all’interno del flusso Uniemens con il nuovo codice Tipo cessazione “2A”, avente il significato di:

  • Interruzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro”.

I datori di lavoro che abbiano utilizzato un codice “Tipo cessazione” diverso da quello sopra indicato, dovranno procedere alle necessarie correzioni.

Interruzione rapporto di lavoro, revoca di licenziamento

In merito alla revoca di licenziamento, intervenuta nel periodo “15 agosto 2020 – 13 ottobre 2020”, il rapporto di lavoro deve considerarsi sospeso per il periodo che intercorre tra la data del licenziamento e la data della sua revoca e per tutta la durata dell’integrazione salariale, al termine della quale decorrono nuovamente gli obblighi contributivi in capo al datore di lavoro.

Interruzione rapporto di lavoro, quote di TFR a carico del datore di lavoro

Si ricorda, inoltre, che durante i periodi di integrazione salariale ordinaria o in deroga ovvero di assegno ordinario, le quote di TFR maturate restano a carico del datore di lavoro. I datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo di Tesoreria, pertanto, devono versare al predetto Fondo le quote di TFR maturate dal lavoratore a decorrere dalla data del licenziamento revocato e durante il periodo di integrazione salariale.

I datori di lavoro che non abbiano adempiuto al suddetto obbligo sono tenuti al versamento delle quote di TFR – maturate dal lavoratore a decorrere dalla data del licenziamento revocato e durante il periodo di integrazione salariale richiesto ai sensi del co. 4 dell’art. 14 del D.L. n. 104/2020 – senza applicazione di ulteriori oneri.

Interruzione rapporto di lavoro, ticket di licenziamento

Infine, a seguito della revoca, viene meno l’obbligo del datore di lavoro di versamento del cd. “ticket di licenziamento”. Pertanto, i datori di lavoro che hanno assolto l’obbligo di versamento, in conseguenza dell’intervenuta cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, avranno diritto al recupero dell’importo versato.

Per il recupero del cd. “ticket di licenziamento” eventualmente versato, i datori di lavoro dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

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