Codice degli incentivi limitato alla competenza del Mimit
Pubblicato il 21 novembre 2025
In questo articolo:
- Ambito di applicazione e principali esclusioni
- Programmazione triennale e superamento degli aiuti “a pioggia”
- Ciclo di vita dell’incentivo e valutazione delle misure
- Requisiti premianti per l’accesso agli incentivi
- Regolarità contributiva e gestione del DURC
- Decadenza degli aiuti in caso di delocalizzazione
- Riserva alle micro-piccole imprese
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Il Consiglio dei ministri ha approvato, nella riunione del 20 novembre 2025, in via definitiva il Codice degli incentivi alle imprese, un decreto legislativo previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
L’intervento rappresenta un primo passo verso la razionalizzazione del sistema agevolativo, con un impianto ancora parziale in attesa del successivo decreto che dovrà riordinare le numerose misure attualmente operative. L’entrata in vigore è fissata al 1° gennaio 2026.
Ambito di applicazione e principali esclusioni
Il Codice riguarda esclusivamente gli incentivi di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) che prevedono istruttorie di valutazione.
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Restano esclusi:
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L’esclusione dagli aiuti per mancanza della polizza catastrofale non si applica alle agevolazioni fiscali e contributive automatizzate.
Programmazione triennale e superamento degli aiuti “a pioggia”
Il nuovo sistema prevede una programmazione triennale delle risorse. La concessione delle agevolazioni dovrà essere effettuata sulla base delle disponibilità finanziarie, degli obiettivi industriali e dello sviluppo dei territori.
A supporto della pianificazione è istituito il Tavolo permanente degli incentivi, organo centrale di coordinamento che valuterà:
- l’efficacia degli strumenti esistenti,
- la coerenza con le politiche industriali,
- la necessità di reindirizzare fondi verso misure più efficaci.
Ciclo di vita dell’incentivo e valutazione delle misure
Il decreto introduce un sistema strutturato di monitoraggio denominato “Ciclo di vita dell’incentivo”, articolato in:
- valutazione ex ante, per definire obiettivi e indicatori;
- monitoraggio in itinere, per verificare l’avanzamento;
- valutazione ex post, per misurare risultati, impatto socioeconomico e rapporto costi-benefici.
Requisiti premianti per l’accesso agli incentivi
In sede di attribuzione dei punteggi verranno considerati elementi di valorizzazione riguardanti:
- rating di legalità;
- certificazione della parità di genere;
- politiche aziendali di welfare a sostegno della natalità e della genitorialità;
- azioni per la parità salariale;
- livello di occupazione giovanile e femminile;
- eventuali ulteriori certificazioni che attestino l’impegno sociale dell’impresa.
Questi criteri dovranno essere dichiarati in fase di domanda e verificati dall’amministrazione competente.
Regolarità contributiva e gestione del DURC
Per gli incentivi legati a investimenti, la regolarità contributiva sarà verificata tramite acquisizione d’ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), valido per 120 giorni dalla data di rilascio.
Decadenza degli aiuti in caso di delocalizzazione
Il decreto stabilisce un regime rigoroso per la delocalizzazione di attività produttive:
- decadenza dagli incentivi se lo spostamento avviene entro 5 anni dal completamento dell’investimento (o 10 anni per le grandi imprese);
- obbligo di restituzione delle somme con maggiorazioni previste dalla Legge 689/1981;
- divieto di accesso a nuovi incentivi per 5 anni (o 10 anni per le grandi imprese).
La decadenza non è applicata quando l’attività viene svolta attraverso cantieri o siti temporanei o in caso di trasferimento tra zone entrambe agevolate dalla stessa misura.
Riserva alle micro-piccole imprese
Per ogni incentivo, una quota minima delle risorse dovrà essere destinata:
- 60% alle micro, piccole e medie imprese (PMI);
- almeno 25% alle micro e piccole imprese.
Questo criterio ha l’obiettivo di sostenere maggiormente il sistema produttivo di dimensione ridotta.
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