Interventi per l’inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili: chiarimenti

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Interventi per l’inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili: chiarimenti

Con la pubblicazione dell’Avviso pubblico n. 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Territoriali Sociali da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall’Unione europea - Next generation Eu, si è posto l’obiettivo di favorire le attività di inclusione sociale di determinate categorie di soggetti fragili e vulnerabili come famiglie e bambini, anziani non autosufficienti, disabili e persone senza dimora.

I destinatari sono gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) e i singoli Comuni. Le Regioni e Province Autonome si occuperanno di coordinare e programmare lo sviluppo dei sistemi sociali territoriali in relazione ai Livelli Essenziali delle Prestazioni in ambito Sociale (LEPS) di livello nazionale e alla programmazione regionale.

In merito a tale attività vengono dati chiarimenti inerenti i soggetti attuatori degli interventi delle Misure “Inclusione e coesione” ed in particolare l’istituto della co-progettazione di cui all’articolo 55 del d.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) ed alle attività per le quali l’istituto in questione è attivabile.

Le precisazioni sono contenute nella nota n. 1059 del 7 luglio 2023 emessa dal Ministero del Lavoro, Direzione generale PNRR e Direzione generale lotta alla povertà.

Attività di coprogettazione

Come si costruisce l’attività di coprogettazione nel momento in cui la P.A. ha già identificato il contenuto delle attività da realizzare?

Infatti ai sensi dell’articolo 55, comma 1, CTS, le PP.AA. devono assicurare il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di interesse generale.

Quindi, gli interventi devono essere condivisi e co-realizzati; ciò implica che ETS e PP.AA. devono collaborare attivamente.

Posto ciò, non è compatibile con l’attività di coprogettazione la pubblicazione di un avviso pubblico dove è già precisato in modo dettagliato la pletora dei servizi da realizzare, cosicché questi non sono più il risultato di una collaborazione attiva fra diversi soggetti.

Pertanto - osserva la nota 1059/2023 - n questi casi il percorso che deve intraprendere la P.A. è quello del procedimento dell’appalto di servizi, disciplinato dal codice dei contratti pubblici, ratione temporis applicabile alla concreta fattispecie.

Attività di ristrutturazione edilizia

Altro punto da chiarire riguarda la realizzazione di interventi infrastrutturali per il miglioramento del sistema di protezione di famiglie e bambini fragili, assicurare la massima autonomia e indipendenza di persone anziane non autosufficienti, favorire la deistituzionalizzazione di persone anziane, senza dimora o in condizione di precarietà abitativa.

Gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) chiedono se ciò sia possibile, comprendendo anche le attività di ristrutturazione dell’immobile e la fornitura di servizi, utilizzando l’istituto della co-progettazione.

La risposta è positiva: tra le tra le attività oggetto di co-progettazione vi rientrano anche interventi di riqualificazione o di ristrutturazione edilizia. Tuttavia, per la finalità che contraddistingue gli ETS, questi dovranno affidarsi ad un soggetto terzo che possieda i requisiti necessari per procedere.

Tale soggetto dovrà essere individuato facendo ricorso a procedure ispirate ai principi del codice dei contratti pubblici, in ragione del carattere pubblico del finanziamento.

ETS e obbligo di fideiussione

Attenzione è stata data anche alla prestazione di fideiussione assicurativa da parte degli ETS vincitori delle manifestazioni di interesse.

Il documento del 7 luglio 2023 precisa che non versando, in tale ipotesi, nell’ambito del codice dei contratti pubblici la prestazione di una fideiussione – nella forma di garanzia provvisorie o definitiva – non è necessaria.

Però, è possibile che nella convenzione stipulata tra Soggetti Attuatori (ATS/Comuni) ed ETS venga inserito l’obbligo di prestare una garanzia fideiussoria, in coerenza con le modalità di erogazione del finanziamento all’ETS.

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