Invalidità civile: procedura di riconoscimento, cosa cambia?
Pubblicato il 18 febbraio 2025
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È un lungo e articolato percorso normativo quello che ha coinvolto, nel corso degli ultimi anni, il procedimento di riconoscimento dell’invalidità civile. A tracciare il quadro delle evoluzioni normative è la circolare n. 42 del 17 febbraio 2025, con la quale l’INPS fa il punto sulle novità della disciplina di accertamento della disabilità previste dal decreto legislativo n. 62/2024.
Oggetto della circolare è l’iter procedurale, articolato nelle fasi sanitaria e concessoria, di riconoscimento dell’invalidità civile per le Province non rientranti nella sperimentazione, in attesa dell’entrata in vigore della riforma su tutto il territorio nazionale, dal 1° gennaio 2026.
Invalidità civile e riforma della disabilità: novità del ddl Milleproroghe
Prima di passare ad illustrare i contenuti del documento di prassi, ci preme sottolineare che il disegno di legge di conversione in legge del decreto Milleproroghe (decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202), nel testo licenziato dal Senato e ora all’esame della Camera, modifica i tempi della riforma sulla disabilità. In particolare, il nuovo articolo 19-quater:
- differisce dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027 il termine di decorrenza dell’applicazione, nell’intero territorio nazionale, della disciplina relativa ai nuovi procedimenti pubblici generali per le persone con disabilità – procedimento di valutazione di base e procedimento di valutazione multidimensionale e del progetto di vita individuale (personalizzato e partecipato;
- differisce dal 30 novembre 2025 al 30 novembre 2026 il termine per l’adozione del regolamento ministeriale previsto dalla riforma sulla disabilità, pur prevedendo l’emanazione di un regolamento, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Milleproroghe, per la definizione dei criteri per l'accertamento della disabilità connessa all'artrite reumatoide, alle cardiopatie, alle broncopatie e alle malattie oncologiche;
- prolunga fino al 31 dicembre 2026, la sperimentazione della stessa nuova disciplina negli ambiti territoriali già individuati
- amplia, con decorrenza dal 30 settembre 2025 e fino al 31 dicembre 2026 la sperimentazione alle seguenti province (o province autonome) Alessandria, Lecce. Genova; Isernia, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza, provincia autonoma di Trento, Aosta.
Fatta questa necessaria premessa, torniamo sulla circolare in commento, la n. 42 del 17 febbraio 2025, le cui istruzioni - ricordiamo - sono applicabili esclusivamente alle Province non rientranti nella sperimentazione (dal 1° gennaio 2025 avviata nelle province di Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena; Frosinone; Perugia; Salerno; Sassari; Trieste).
Accertamento dell’invalidità civile: fase sanitaria
Certificato medico introduttivo
Con la circolare n. 42 del 17 febbraio 2025 l'INPS ribadisce che per la presentazione della domanda di accertamento sanitario per il riconoscimento dello status di invalido civile, cieco civile, sordo, sordocieco o disabile ai sensi delle leggi 5 febbraio 1992, n. 104 e 12 marzo 1999, n. 68 è necessario il certificato medico introduttivo, trasmesso telematicamente da un medico certificatore abilitato. Tale documento deve contenere dati anagrafici, anamnesi, diagnosi e codici ICD-9 relativi alle infermità invalidanti, ulteriori specificazioni circa la/le patologia/e (specificando se trattasi di patologia oncologica o di patologia non soggetta a revisione) e la descrizione delle terapie.
Il certificato medico introduttivo, visualizzabile dall’interessato all’interno del “Portale della disabilità” accessibile dal sito istituzionale dell’INPS, è utilizzabile per l’abbinamento alla domanda amministrativa entro 90 giorni.
L’indennità di accompagnamento non richiede più la specifica dichiarazione del medico certificatore, in conformità alle sentenze della Corte di Cassazione.
Domanda di accertamento sanitario e aggravamento
L’accertamento sanitario dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità, sordocecità e condizione di disabilità è richiesto su domanda dell’interessato, che può essere può essere presentata direttamente dal cittadino, dal delegato o tramite patronati e associazioni di categoria. Sono previste funzionalità per allegare documentazione sanitaria, semplificando la gestione telematica del processo.
In caso di aggravamento delle condizioni di salute, il cittadino può presentare, con le stesse modalità, una nuova domanda, purché corredata da adeguata documentazione clinica.
Convocazione a visita
Le domande di accertamento sanitario presentate all’Istituto sono trasmesse all’ASL, che invia all'interessato la lettera di convocazione a visita ambulatoriale o domiciliare in presenza di un certificato medico integrativo di richiesta da parte del medico abilitato.
La valutazione medica viene effettuata da una Commissione medica integrata, composta da specialisti delle ASL e da un medico dell’INPS. Il verbale di accertamento sanitario è sottoposto a verifica da parte dell’Unità Operativa (U.O.) medico legale dell’INPS, che ne convalida l’esito.
In determinati casi, l’accertamento può essere effettuato sugli atti, evitando la visita diretta. Questa modalità è incentivata soprattutto per le patologie croniche e per i pazienti oncologici.
Durante la visita l’interessato può farsi assistere da un medico di fiducia e per le persone affette dal morbo di Alzheimer, su richiesta dell’interessato, del familiare o del medico di famiglia, da uno specialista in geriatria.
La Commissione accerta la sussistenza del requisito sanitario sulla base della tabella prevista dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 509/1988 e pubblicata nel decreto del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro dell’Interno e il Ministro del Tesoro, 5 febbraio 1992, come rettificato dal decreto del Ministro della Sanità 14 giugno 1994.
A conclusione dell’iter sanitario, il verbale è inviato all’interessato.
Invalidità civile: fase concessoria
Se il riconoscimento sanitario risultante dal verbale definitivo corrisponde a una prestazione economica, la Struttura dell’INPS territorialmente competente, su domanda dell’interessato, avvia i controlli dei requisiti amministrativi e reddituali, prima di procedere alla concessione o al rigetto della richiesta.
Pagamento automatizzato
Grazie ai sistemi informatici avanzati, l’erogazione delle prestazioni avviene in modo automatizzato. Il flusso di erogazione dell’eventuale prestazione spettante si attiva infatti automaticamente con la definizione del verbale.
L’INPS ha eliminato, in molti casi, la necessità per il richiedente di presentare ulteriori documentazioni, accelerando il processo di pagamento. automatismo
Revisioni e verifiche
La circolare n. 42 del 2025 ricorda che è attribuita all’INPS la competenza esclusiva per la revisione dei verbali di invalidità civile, cecità civile, sordità, sordocecità e condizione di disabilità di cui alle leggi n. 104/1992 e n. 68/1999.
Le revisioni vengono eseguite periodicamente per verificare la permanenza delle condizioni sanitarie che hanno dato diritto alla prestazione. Se la condizione sanitaria si è modificata, il beneficiario può essere convocato a visita per una nuova valutazione.
Sono esonerati dalla revisione i soggetti con patologie irreversibili, come indicato nel decreto ministeriale 2 agosto 2007. Inoltre, i beneficiari di determinate indennità per patologie cronico-degenerative non devono sottoporsi a nuove visite.
Contenzioso
L’INPS prevede strumenti specifici per la risoluzione delle controversie in materia di riconoscimento dell’invalidità.
L’accertamento tecnico preventivo è un passaggio obbligatorio prima di un eventuale ricorso giudiziario.
Per tutte le controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità, sordocecità e condizione di disabilità in ambito sanitario, l’interessato deve proporre al giudice istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie che la legge ricollega alla prestazione richiesta.
Il consulente tecnico nominato dal giudice, in contraddittorio con un consulente tecnico di parte (CTP) nominato dall’INPS e con un eventuale CTP nominato dalla controparte, verifica la sussistenza delle condizioni sanitarie e, qualora non vi siano contestazioni sulle conclusioni del CTU, il giudice omologa la decisione.
Il decreto di omologa è vincolante nei confronti dell’INPS
Se il richiedente contesta l’esito dell’accertamento, può proporre ricorso presso il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, nella circoscrizione in cui il ricorrente ha la residenza, secondo le regole del processo del lavoro disciplinato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533.
L’INPS ha introdotto strumenti di autotutela per correggere eventuali errori nei verbali di accertamento, riducendo il contenzioso e garantendo maggiore equità nel riconoscimento delle prestazioni.
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