Invalidità, inidoneità lavorativa e pensioni: novità dal riordino dei Ministeri

Pubblicato il



Invalidità, inidoneità lavorativa e pensioni: novità dal riordino dei Ministeri

Prosegue in Aula, alla Camera dei deputati, la discussione sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.

La Camera è infatti convocata lunedì 5 dicembre per il seguito della discussione iniziata lo scorso 2 dicembre.

Il provvedimento, in esito all'esame della Commissione Affari Costituzionali, è stato modificato e integrato con nuove disposizioni, alcune delle quali riguardano pensioni e accertamenti di invalidità e di inidoneità lavorativa.

Le modifiche sono contenute nell'articolo 13-bis rubricato “Soppressione della commissione medica superiore del Ministero dell'economia e delle finanze”, aggiunto all'articolato del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173.

Vediamo le novità nel dettaglio.

Pensioni di guerra: commissione medica superiore

L’articolo 13-bis del ddl di conversione in legge del D.L. n. 173/2022, al comma 1, prevede la soppressione della Commissione medica superiore di cui all’articolo 106 del Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra (D.P.R. n. 915/1978).

Tutte le relative funzioni, a decorrere dal 1° giugno 2023, sono trasferite all’INPS, che subentra anche nei rapporti giuridici relativi alle funzioni trasferite.

NOTA BENE: Si ricorda che la commissione medica superiore presso il Ministero dell’economia e delle finanze è un organismo collegiale a cui è attualmente affidato il compito di esprimere un parere tecnico sanitario ai fini della liquidazione delle pensioni di guerra.

Al comma 2 della nuova disposizione in esame si prevede che l’INPS costituisca un'apposita Commissione medica superiore operante con le stesse modalità in uso presso la Commissione medica superiore del Ministero dell’economia e delle finanze.

Con tale nuova Commissione, l'INPS dovrà assicurare lo svolgimento delle funzioni relative ai pareri medico-legali, nei casi previsti dalla vigente normativa, nei confronti:

  • di cittadini aventi diritto a benefici in materia di pensioni di guerra dirette, indirette e di reversibilità e relativi assegni accessori;
  • dei familiari superstiti aventi titolo al trattamento di reversibilità dell’assegno vitalizio concesso agli ex deportati nei campi di sterminio nazista;
  • dei familiari superstiti aventi titolo del trattamento di reversibilità dell’assegno di benemerenza concesso ai perseguitati politici antifascisti e razziali;
  • dei familiari superstiti aventi diritto al trattamento di reversibilità degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare.

La Commissione medica superiore svolgerà inoltre funzioni di coordinamento delle attività delle commissioni mediche di verifica, anch'esse da istituirsi presso l'INPS (articolo 45, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122).

La Commissione medica superiore INPS assicurerà inoltre ogni altra funzione già svolta dalla Commissione medica superiore MEF.

L'INPS sarà, infine, tenuto a portare a conclusione anche i procedimenti medico-legali pendenti dinanzi alla commissione medica superiore del Ministero dell'economia e delle finanze al 1° giugno 2023. A tal fine, all'Istituto verrà inoltrata dal Ministero dell’economia e delle finanze tutta la documentazione di pertinenza.

Accertamenti di invalidità e di inidoneità lavorativa: novità in arrivo

L’articolo 13-bis del ddl di conversione in legge del D.L. n. 173/2022, al comma 6, modifica in più punti l'articolo 45 del decreto semplificazioni 2022 (Dl n. 73/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2022).

Con una modifica al comma 3-bis della disposizione citata, vengono differiti, dal 1° gennaio 2023 al 1° giugno 2023, la soppressione delle Commissioni mediche di verifica operanti nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze per l’accertamento e la valutazione delle condizioni di invalidità, disabilità, di inabilità e di inidoneità dei dipendenti pubblici e il conseguente trasferimento delle relative funzioni all’INPS.

Viene inoltre differito, dal 1° gennaio 2021 al 1° giugno 2023, il subentro dell’INPS nello svolgimento dei seguenti accertamenti di idoneità e inabilità nei confronti di pubblici dipendenti (i.e. personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti pubblici non economici e degli Enti Locali, articolo 45, comma 3-ter, DL n. 73/2022):

  • inidoneità per infermità a riprendere servizio al termine del periodo massimo previsto per l’aspettativa di infermità, cui consegue la dispensa dal servizio se non sia possibile, su domanda, l’assegnazione ad altri compiti attinenti alla medesima qualifica (art. 71, D.P.R. n. 3/1957);
  • inabilità permanente a prestare servizio o inidoneità per infermità a riprendere servizio al termine del periodo massimo previsto per l’aspettativa per infermità (art. 56, D.P.R. n. 761/1979);
  • inabilità non derivante da causa di servizio per l’accesso alla pensione (art. 13, L. n. 274/1991);
  • infermità non dipendente da causa di servizio dalla quale conseguano l'impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la cessazione del servizio e l’accesso alla pensione (art. 2, comma 12, L. n. 335/1995).

Tali disposizioni non si applicano ai procedimenti in corso al 31 maggio 2023 e ai procedimenti per i quali, alla stessa data, non è ancora scaduto il termine di presentazione della domanda.

Differito, infine, dal 31 dicembre 2022 al 31 maggio 2023, il termine per l’emanazione del decreto attuativo del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito