Iscrizione all'albo speciale solo per l'avvocato che esercita funzioni esclusivamente legali

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Con sentenza n. 19547 del 15 settembre 2010, le Sezioni unite civili di Cassazione hanno rigettato il ricorso presentato da un avvocato, dipendente di una banca, avverso il provvedimento con cui il Consiglio nazionale forense aveva disposto la cancellazione dello stesso dall'elenco speciale dell'Ordine degli avvocati dove esercitava. 

Era emerso, in particolare, che il legale, oltre a curare gli aspetti legali della banca, svolgeva anche funzioni di gestione e coordinamento degli uffici. I giudici di legittimità hanno così sottolineato come l'iscrizione nell'elenco speciale degli avvocati dipendenti da enti pubblici “richiede, quale presupposto imprescindibile la esclusività dell'espletamento, da parte degli stessi, dell'attività di assistenza, rappresentanza e difesa dell'ente pubblico, presso il quale prestano la propria opera, nelle cause e negli affari dell'ente stesso". E tale esclusività – continua la Corte – deve essere accertata con riferimento ad una valutazione sostanziale della natura delle attività svolte dal dipendente e deve essere esclusa quando “accanto a compiti riconducibili all'attività di assistenza e rappresentanza e difesa dell'ente lo stesso svolga mansioni amministrative, o comunque, di natura diversa”.
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