ISEE. Titoli di Stato e prodotti finanziari: nuovo regolamento in GU

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ISEE. Titoli di Stato e prodotti finanziari: nuovo regolamento in GU

In vigore dal 5 marzo 2025 il DPCM 14 gennaio 2025, n. 13 che modifica il regolamento ISEE del 2013 (DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 concernente la revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente).

Il DPCM n. 13/2025 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n  40 del 18 febbraio 2025. Il provvedimento, dopo aver incassato il parere favorevole del Garante privacy e acquisito l’intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni, ha ottenuto il parere favorevole con osservazioni dalle competenti Commissioni parlamentari il 10 dicembre 2024 ed è stato.firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni (comunicato stampa 14 gennaio 2025),

Il nuovo regolamento ISEE recepisce una serie di modifiche normative, intervenute nel corso del tempo e apportate da leggi ordinarie (quindi già vigenti) al testo del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, recante "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)", noto come regolamento ISEE.

Il definitivo impulso all’aggiornamento del regolamento ISEE, come si legge nella relazione illustrativa al provvedimento, finalizzato a garantire la sistematicità dell’ordinamento, è stato però offerto dall’introduzione della previsione della legge di Bilancio 2024 relativa all’esclusione dei titoli di Stato nella determinazione dell’ISEE.

Esaminiamo nel dettaglio le modifiche contenute, tutte, nell’articolo 1 del nuovo regolamento.

Dichiarazione sostitutiva unica (DSU)

Viene inserito nel D.P.C.M. n. 159 del 2013 il riferimento all’istituto dell’ISEE precompilato.

Si ricorda che l’articolo 10 del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147, a decorrere dal 2018, ha introdotto la precompilazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) da parte dell'INPS, in cooperazione con l'Agenzia delle entrate. Tale modalità di presentazione è prevista, a decorrere dal 1° luglio 2023, come prioritaria rispetto a quella ordinaria.

Viene inoltre aggiornato l’articolo 10 del regolamento ISEE, prevedendo che il periodo di validità della DSU decorre dal momento di presentazione della stessa fino al 31 dicembre.

ISEE per nuclei familiari con persone con disabilità

Sono inserite poi nell’articolato del regolamento ISEE alcune disposizioni dell’articolo 2-sexies del D.L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2016, n. 89, per il calcolo dell'ISEE dei nuclei familiari aventi tra i componenti persone con disabilità o non autosufficienti.

In particolare, si introduce all’interno del D.P.C.M. n. 159 del 2013 la norma che esclude dal computo del reddito di ciascun componente del nucleo familiare i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità e sempre che essi non rientrino nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF.

Si inserisce poi previsione normativa che ha attribuito una maggiorazione, pari a 0,5, al parametro della scala di equivalenza per ogni componente (del nucleo familiare) con disabilità media, grave o non autosufficiente.

NOTA BENE: Ai fini ISEE le nozioni di disabilità media o grave e di non autosufficienza sono definite dall’allegato 3 del Regolamento ISEE.

ISEE: criteri di calcolo dei redditi e dei patrimoni

Aggiornate anche previsioni del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 con riguardo alla componente immobiliare e mobiliare del patrimonio.

Componente immobiliare del patrimonio

Riguardo alla componente immobiliare del patrimonio, è inserita nel citato decreto la norma di cui all’articolo 10, comma 4, del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147, che ha individuato nel secondo anno precedente alla presentazione della DSU il riferimento temporale generale per la determinazione dei redditi e del patrimonio, fatta salva la possibilità di aggiornamento dei valori (ISEE corrente).

A tal riguardo la novella specifica che, in merito alla componente immobiliare, il riferimento è al 31 dicembre del secondo anno precedente.

Componente mobiliare del patrimonio

È la novità attesa dai più.

La legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi 183 e 184, legge 30 dicembre 2023, n. 213) ha previsto l'esclusione dal calcolo dell'ISEE, fino a un valore complessivo di 50.000 euro, dei titoli di Stato indicati nell'articolo 3 del testo unico in materia di debito pubblico (D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398) e dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

La disposizione consente di escludere dall’ISEE i titoli di Stato (BOT, BTP, CTS, ecc.) e i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato (l'INPS cita, nel messaggio n. 165 del 12 gennaio 2024, i prodotti di raccolta del risparmio postale).

Come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e in applicazione di quanto previsto dal legislatore, l’entrata in vigore di tale disposizione è subordinata all’approvazione delle modifiche al regolamento recante la disciplina dell’ISEE (D.P.C.M. n. 159 del 2013).

L’INPS (messaggio n. 165 del 12 gennaio 2024) ha chiarito che, nelle more delle modifiche al citato regolamento, resta immutata la disciplina ISEE relativa al patrimonio mobiliare, con la conseguenza che nelle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) presentate a partire da gennaio 2024 permane l’obbligo di indicare tutti i rapporti finanziari di cui all'articolo 5 del Regolamento ISEE, posseduti al 31 dicembre 2022 dai soggetti appartenenti al nucleo familiare.

Il nuovo comma 4-bis dell'articolo 5 del regolamento ISEE prevede che " Dal patrimonio mobiliare di cui al comma 4 sono esclusi i titoli di Stato di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, i buoni fruttiferi postali, ivi inclusi quelli trasferiti allo Stato, e i libretti di risparmio postale, nel limite complessivo di 50.000 euro".  

La relazione illustrativa allegata allo schema ha evidenziato che la formulazione, che prevede l’esclusione, ai fini del calcolo in questione, “dei buoni fruttiferi postali, ivi inclusi quelli trasferiti allo Stato, e i libretti di risparmio postale”, tiene conto dei prodotti di raccolta del risparmio destinati al pubblico retail.

Non sono ricompresi nell’esenzione (a prescindere dalla sussistenza o meno della garanzia statale) e rientrano pertanto nel calcolo ai fini ISEE

  • i prodotti destinati ad investitori istituzionali, da considerarsi prodotti di investimento e non prodotti di raccolta del risparmio –
  • i prodotti indiretti tramite fondi non posseduti direttamente da uno o più componenti del nucleo familiare cui l’ISEE si riferisce, il cui ammontare sia coperto (interamente) dalla garanzia dello Stato.

ISEE corrente

Viene riformulato l’intero testo dell’articolo 9 del D.P.C.M. n. 159 del 2013 con l’inserimento delle disposizioni stabilite dai commi 4 e 5 del citato articolo 10 del D.Lgs. n. 147 del 2017 e dal D.M. 5 luglio 2021.

Tali disposizioni disciplinano la possibilità di aggiornamento dei valori dei redditi e del patrimonio rispetto al criterio temporale generale per la determinazione dei redditi e del patrimonio nella DSU con il cd. ISEE corrente.

In presenza di un ISEE in corso di validità, può essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell'indicatore, come determinata dallo stesso articolo 9 del Regolamento ISEE. 

La nuova disciplina trasfusa nel regolamento ISEE, in particolare, innalza a 6 mesi il periodo di validità, amplia le fattispecie in cui può essere richiesto ed estende l’ambito di applicazione dello strumento anche alle variazioni dell’indicatore della situazione patrimoniale.

AUU e assegno di maternità

Abrogati i primi due commi dell’articolo 13 del regolamento ISEE  per effetto della soppressione dell’assegno al nucleo familiari con almeno tre figli a decorrere dall’introduzione dell’Assegno Unico e Universale.

Aggiornato il valore della soglia ISEE per l’accesso all’assegno di maternità dei Comuni di cui all'articolo 74 della legge 26 marzo 2001, n.  151, con quella definita per il 2024 tramite il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le politiche della Famiglia, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2024. 

L’assegno di maternità dei Comuni dal 1° gennaio 2024 è pertanto concesso alle donne con ISEE inferiore alla soglia di 20.221,13 euro.

Validità delle attestazioni ISEE già rilasciate

Prevista una disciplina transitoria di validità delle attestazioni ISEE già rilasciate che restano valide ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate fino alla naturale scadenza, ferma restando la facoltà di richiedere una nuova attestazione ISEE, calcolata secondo le modalità previste dal regolamento ISEE.

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