Istigazione alla corruzione anche con i buoni benzina

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La Corte di cassazione, con sentenza n. 33724 del 16 settembre 2010, ha respinto il ricorso presentato da un uomo, accusato di istigazione alla corruzione, avverso la decisione con cui i giudici di merito lo avevano condannato in considerazione del fatto che lo stesso, al fine di garantirsi una corsia preferenziale nell'ambito di un procedimento per amministrazione giudiziaria riguardante una società sua debitrice, aveva consegnato al coadiutore giudiziario un carnet da dieci buoni benzina. 

La difesa dell'uomo lamentava che l'utilità prospettata con i detti buoni era, in realtà, così esigua da non poter indurre il destinatario a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio. Vi era, cioè, una sproporzione troppo evidente tra il valore del bene promesso e il vantaggio che lo stesso avrebbe potuto realizzare ottenendo il credito vantato. Inoltre, il reato doveva escludersi – sempre a detta dell'imputato – in quanto l'azione era stata rivolta ad un semplice coadiutore giudiziario e non ad un pubblico ufficiale. 

Diversa la posizione della Corte di legittimità, secondo cui l'offerta dei carnet era volta non ad ottenere il mero adempimento di un'obbligazione, bensì il pagamento del credito in tempi e modi anticipati e preferenziali rispetto agli altri creditori. Per la Corte, inoltre, la qualifica di pubblico ufficiale andava riconosciuta, nel caso di specie, anche al coadiutore nominato in quanto lo stesso svolgeva, su specifica autorizzazione del giudice, “una qualificata funzione di collaborazione alla realizzazione della procedura giudiziaria”.
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