Jobs Act: depositata la sentenza della Corte costituzionale

Pubblicato il



Jobs Act: depositata la sentenza della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 4 del Decreto legislativo n. 23/2015 (cosiddetto Jobs Act), sul criterio di commisurazione dell’indennità da corrispondere per i licenziamenti viziati sotto il profilo formale o procedurale, limitatamente alle parole “di importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio”.

Ha così accolto le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai Tribunali di Bari e di Roma in riferimento agli artt. 3, 4, primo comma, 35, primo comma, e 24 della Costituzione, sul rilievo del carattere rigido e uniforme della menzionata indennità.

Consulta su indennità di licenziamento: no a meccanismo rigido e uniforme

Secondo i giudici costituzionali, il canone di determinazione ivi considerato, ancorato in via esclusiva all’anzianità di servizio, porterebbe ad accentuare la marginalità dei vizi formali e procedurali, svalutando “la funzione di garanzia di fondamentali valori di civiltà giuridica, orientati alla tutela della dignità della persona del lavoratore”.

La disciplina censurata - si legge nella sentenza n. 150 del 16 luglio 2020 - non attua un equilibrato contemperamento tra tutti i diversi interessi in gioco.

Infatti, la disciplina del licenziamento affetto da vizi di forma e di procedura, in considerazione degli interessi di rilievo costituzionale coinvolti, dovrebbe essere incardinata nel rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, al fine di garantire una tutela adeguata.

La prudente discrezionalità del legislatore, in detto contesto, “pur potendo modulare la tutela in chiave eminentemente monetaria, attraverso la predeterminazione dell’importo spettante al lavoratore, non può trascurare la valutazione della specificità del caso concreto”.

Nel rispetto del dettato costituzionale, dunque, la predeterminazione dell’indennità dovrebbe tendere a rispecchiare tale specificità, non potendo discostarsene in misura apprezzabile, così come avviene quando si adotta un meccanismo rigido e uniforme.

L’odierna decisione è stata enunciata in linea di continuità con la sentenza n. 194/2018, con cui era stata già dichiarata l’incostituzionalità del meccanismo di determinazione dell’indennità dovuta per i licenziamenti privi di giusta causa o di giustificato motivo oggettivo o soggettivo (articolo 3 del medesimo D.lgs. n. 23/2015).

Analogamente, il criterio di commisurazione dell’indennità previsto per il licenziamento affetto da vizi formali o procedurali è stato ritenuto contrastare con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza e con la tutela del lavoro in tutte le sue forme.

La notizia della pubblicazione della sentenza della Consulta era stata anticipata dall’Ufficio stampa della Corte, con comunicato del 25 giugno 2020.

Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 29 giugno 2020 - Jobs Act, no della Consulta al calcolo rigido ed automatico - Siliato

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito