La Cassazione amplia l’effetto-revocatorie

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di Cassazione, con la sentenza n. 23393 del 9 novembre considerato applicabile alle revocatorie l’articolo 7 delle norme bancarie uniformi. Di fatto, secondo , risultano revocabili le rimesse in conto corrente bancario effettuate su conto scoperto nell’anno anteriore al fallimento, anche se relative ad operazioni di versamento contestuali a prelievi e/o a disposizioni di pagamento di identico ammontare. Richiamando  l’articolo 7 delle Norme bancarie uniformi, ha spiegato che le rimesse su conto con saldo a debito hanno la funzione solutoria  di estinguere in tutto o in parte la posizione debito del cliente, in quanto il credito della banca è immediatamente esigibile e pertanto ogni versamento su conto corrente di corrispondenza scoperto deve automaticamente presumersi pagamento, senza bisogno di specifica imputazione.

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