La Cassazione sulle agevolazioni dell'imposta di registro per i fondi agricoli

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La Cassazione, con sentenza n. 6930 del 2011, è intervenuta in materia di agevolazioni sull'imposta di registro concesse nell'acquisto di un fondo agricolo per favorire la formazione o l'arrotondamento della piccola proprietà contadina ricordando che le stesse sono riconosciute quando il fondo acquistato, unito a quelli già posseduti a titolo di proprietà o di enfiteusi da parte del richiedente o dei suoi familiari, non ecceda il decimo della capacità lavorativa dell'intero nucleo familiare.

All'accertamento di questo presupposto – precisa la Corte - è deputato il certificato dell'Ispettorato Provinciale agrario territorialmente competente.

Accolto, nel dettaglio, il ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate la avverso la decisione con cui i giudici di merito, nel ritenere sussistenti i presupposti dell'agevolazione fiscale in oggetto, non avevano considerato che il relativo beneficio fosse subordinato alla produzione, al momento della registrazione dell'atto, del certificato dell'Ispettorato Provinciale Agrario competente per territorio, recante l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla Legge.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 32 – L'agevolazione ppc è locale – Fuoco

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