La collega timbra per lei: allontanata per giusta causa

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La sezione lavoro della Corte di cassazione (sentenza 26239/08 depositata il 30 ottobre scorso) ha reso definitivo il licenziamento per giusta causa di un dipendente di una casa di cura torinese, a cui era stato contestato di utilizzare un collega (ovviamente d’accordo) per coprire i suoi ingressi in ritardo. Il provvedimento disciplinare era stato confermato sia in primo che in secondo grado, facendo richiamo all’articolo 33, punto G) del Ccnl, relativo “alla alterazione o falsificazione delle presenze”. Secondo i giudici di merito nel caso di falsa timbratura del cartellino si viene a creare un danno che non consiste solo nella “eventuale erogazione di retribuzione per minuti di presenza non effettiva”, ma anche un danno insito nel venire meno del rapporto di fiducia verso un dipendente , cioè nella lesione da parte di quel dipendente dei doveri di lealtà e fedeltà connaturati al rapporto professionale.
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