La contabilità affidata a terzi segue le regole ordinarie nella liquidazione trimestrale dell’Iva

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Una società che ha affidato a terzi la tenuta della propria contabilità e che si avvale del metodo di liquidazione periodica previsto dall'articolo 1, comma 3, del Dpr n. 100/98, si rivolge all’agenzia delle Entrate per verificare l’esistenza dei presupposti per la presentazione della richiesta del rimborso Iva infrannuale (modello IVA TR), oltre che per determinare l’ammontare rimborsabile.

La società istante riteneva di poter determinare i presupposti per il rimborso trimestrale e l’ammontare dell’imposta rimborsabile con lo stesso metodo adottato per le liquidazioni.

Di diverso avviso è l’Amministrazione finanziaria che, con la risoluzione n. 6 dell’11 gennaio 2011, ribadisce che devono essere seguite le regole ordinarie anche da parte dei contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità.

Dunque, riguardo al caso specifico dei rimborsi Iva in relazione a periodi inferiori all’anno, per la determinazione dell’eccedenza Iva rimborsabile relativa, ad esempio, al primo trimestre, occorre fare riferimento alla differenza tra l’imposta esigibile relativa alle operazioni attive registrate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo e l'imposta detraibile relativa agli acquisti registrati nello stesso periodo.

Inoltre, il contribuente dovrà tener conto, nelle liquidazioni e nelle registrazioni successive, dell’eventuale sfasamento tra il totale degli importi effettivamente liquidati per il trimestre di riferimento e l’importo a credito risultante dalle operazioni registrate nel medesimo trimestre e chiesto a rimborso.

Pertanto, con il documento di prassi in oggetto, l’Agenzia coglie l’occasione per concludere che la diversa “base di calcolo” dell’Iva, prevista per chi sceglie di tenere le scritture contabili presso il consulente fiscale, non comporta lo slittamento dei termini di registrazione delle fatture e nemmeno quelli di esigibilità dell’imposta.
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