La Corte Costituzionale interviene sull'irrepetibilità della contribuzione di malattia

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La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 82 depositata il 9 maggio 2013, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, secondo periodo, del DL n. 112/2008 (nel testo modificato dall'art. 18, comma 16, lett. b, del DL n. 98/2011), che prevede l'irrepetibilità di quanto versato dal datore di lavoro come contributo di malattia, anche se non ne sono tenuti. Violato il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

Il DL n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011, ha reintrodotto l'obbligo di contribuzione di finanziamento dell'indennità di malattia da decorrere dal 1° maggio 2011, stabilendo che restano acquisite alla gestione Inps le contribuzioni versate per i periodi anteriori al 1° maggio 2011 (non più al 1° gennaio 2009).

Pur restando confermata, quindi, la norma di interpretazione autentica che escludeva l'obbligo per i datori di lavoro di versare i contributi se avessero pagato il trattamento di malattia, la sentenza specifica che “l'estensione al 30 aprile 2011 del termine finale del periodo di tempo al quale si riferiscono i contributi i cui versamenti (seppur non dovuti) restano comunque acquisiti dall'Inps, si pone in un rapporto di inscindibile connessione con quella dell'oggetto dell'ordinanza di rimessione”.

Nel ravvisare vizi di legittimità costituzionale la Corte dichiara l'illegittimità dell'articolo 20, comma 1, secondo periodo, del decreto legge n. 112, del 25 giugno 2008.
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