La delega ad operare sul conto del coniuge non ne legittima il sequestro

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La Quinta sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 6962 del 22 febbraio 2012, ha cassato la decisione con cui i giudici di merito avevano disposto, nell’ambito di un procedimento penale per truffa a carico di una consulente del lavoro, il sequestro per equivalente sul conto del marito di questa, sull’assunto dell’esistenza di una delega conferita dal coniuge alla professionista per operare con la propria banca.

I giudici di legittimità non hanno ritenuto detta circostanza determinante sostenendo che dalla semplice delega non poteva essere desunta alcuna presunzione assoluta sulla reale disponibilità dei fondi del conto in capo alla consulente delegata. Ed infatti – ricordano i giudici di legittimità – “specie se la delega è rilasciata ad uno stretto congiunto, è quantomai raro che vengano stabilite ed ufficializzate precise regole di condotta e che vengano posti dei limiti al delegato, atteso il rapporto fiduciario che solitamente vige, appunto, tra strettissimi parenti”.

Nella specie – conclude la Corte – per disporre la misura del sequestro, i giudici di merito avrebbero dovuto verificare attentamente le modalità di alimentazione del predetto conto, potendo, a tal proposito, “essere significativi i tempi, l'ammontare degli importi, le causali di tali versamenti”.
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