La norma anti-precari è incostituzionale

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Con sentenza n. 214 dell'8 luglio 2009, la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità della norma cosiddetta anti-precari sui contratti a termine (articolo 4-bis del dlgs n. 368/2001), introdotta con la manovra estiva dello scorso anno in sede di conversione del dl n. 112/2008, in base alla quale, con riferimento ai soli giudizi in corso alla data del 22 agosto 2008 e fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di violazione delle disposizioni su assunzione e proroga del contratto a termine (articoli 1, 2 e 4 del dlgs n. 368/2001), il datore di lavoro è tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Nella decisione, la Suprema corte ha sottolineato come con la sanatoria, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, situazioni di fatto identiche risultino destinatarie di discipline sostanziali diverse esclusivamente per la casuale circostanza della pendenza di un giudizio alla data del 22 agosto 2008.

Eleonora Pergolari
Anche in
  • www.cortecostituzionale.it
  • Il Sole 24 Ore, p. 3 – No alla maxisanatoria alle Poste - Bellinazzo
  • ItaliaOggi, p. 23 – Anti-precari, norma illegittima – Cirioli

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