La nuora separata non beneficia della casa se il comodato non lo prevedeva

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Se lo scopo del contratto di comodato non risulta essere quello di adibire la casa oggetto del contratto a residenza familiare, deve cessare il godimento dell'immobile da parte delle nuora che si è separata dal figlio.

Il principio è stato affermato dalla Corte di cassazione con sentenza n. 18619 dell'11 agosto 2010 confermando l'accoglimento da parte dei giudici di merito del ricorso presentato da una signora verso la nuora per la restituzione dell'immobile che questa continuava ad occupare anche dopo la separazione dal figlio della signora, in virtù dell'assegnazione della casa familiare da parte del giudice della separazione.

Il tutto, ritengono i magistrati della cassazione, origina dalla causa del contratto di comodato; essendo escluso che l'appartamento fosse stato dato a titolo di comodato per essere destinato a residenza dalla famiglia, in quanto il contratto era stato stipulato 3 anni prima del matrimonio, si afferma l'obbligo della nuora a restituire l'immobile in quanto il provvedimento di assegnazione della casa, in sede di separazione, non è opponibile alla suocera.
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