La nuova disciplina sui tirocini spiegata dall’Inail

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Con la nota protocollo n. 5950 dell’8 settembre 2011, l’Inail fornisce le prime indicazioni sulla disciplina dei tirocini formativi e di orientamento professionale alla luce delle modifiche apportate dalla Manovra bis. Le misure sono restrittive, poiché prevedono che si possano promuovere gli stage solo per sei mesi entro un anno dalla laurea.

Nella nota si precisa che i tirocini formativi possono essere promossi esclusivamente da soggetti in possesso dei requisiti previsti, preventivamente, dalla normativa regionale, essendo la competenza legislativa in materia di formazione riservata alle Regioni ed alle Province Autonome. In assenza di norme regionali, si applica l'art. 18 della Legge n.196/1997 ed il Decreto ministeriale 25 marzo 1998, n.142. Il soggetto promotore è tenuto a produrre apposita denuncia dei lavori dei partecipanti al tirocinio nei termini previsti dalle disposizioni vigenti.

Le restrizioni riguardano i tirocini “non curriculari”, quelli non inseriti in programmi di alternanza scuola-lavoro o legati a istituti professionali. Si parla, dunque, di soggetti con diploma della scuola dell'obbligo o della scuola superiore, con diploma professionale, con laurea breve e laurea normale.

La fattispecie dei tirocini formativi e di orientamento è classificata con la voce di tariffa 0611 - art. 1 del Decreto 12 dicembre 2000. Ad essa si applica la “retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita”. Se i tirocini sono promossi da Istituti scolastici statali e da Università statali, anche in partenariato con altri soggetti operanti sul territorio, sussiste la tutela nella forma speciale della Gestione per conto dello Stato.

Valgono le regole ante 13 agosto 2011- entrata in vigore della Manovra bis - per i tirocini:

- già avviati;

- promossi per i soggetti "ai margini" del mondo del lavoro ossia disabili, invalidi fisici, psichici e sensoriali, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti e condannati ammessi a misure alternative di detenzione.

Infine si spiega che il tirocinio formativo e di orientamento si distingue dai periodi di praticantato richiesti dagli ordini professionali e disciplinati da specifiche normative di settore.
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