La ricollocazione è solo una facoltà

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La Cassazione, con la sentenza n. 25883 del 2008, si è pronunciata in merito al caso del ricorso di un impiegato di una grande azienda alimentare con mansione di piazzista venditore vittima di continue rapine con pesanti conseguenze sul suo stato di salute. I giudici hanno chiarito che non corre alcun obbligo a carico dell’imprenditore di spostare il dipendente in altro settore anche in casi gravi per sopravvenuta invalidità del lavoratore con conseguente impossibilità a ricoprire l’incarico originario. Gli infortuni subiti dal dipendente sono stati giudicati nella sentenza come normali pericoli connessi a qualsiasi tipo di lavoro.
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