La “riserva” sulla fedeltà annulla il matrimonio

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Intervenendo in materia di obblighi tra coniugi, la Corte di cassazione, con sentenza n. 14906 del 2009, ha accolto il ricorso presentato da un uomo contro la decisione con cui la Corte d'appello di Napoli aveva respinto la domanda di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per esclusione della fedeltà da parte della moglie. Nel corso dell'unione, infatti, l'uomo di era accorto che le idee della moglie circa la fedeltà erano diametralmente opposte alle sue. Per questo si era rivolto al Tribunale ecclesiastico ottenendo l'annullamento del matrimonio. La Corte d'appello, però, aveva ritenuto che la decisione ecclesiastica non potesse essere riconosciuta nel nostro ordinamento perché contraria all'ordine pubblico. Di diverso avviso la Corte di legittimità, secondo cui la delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità matrimoniale per esclusione da parte di uno soltanto dei coniugi dell'obbligo di fedeltà deve essere negata, per contrarietà all'ordine pubblico, solo in relazione agli inderogabili principi della buona fede e dell'affidamento incolpevole, qualora detta esclusione sia rimasta nella sfera psichica di chi chiede il provvedimento e non venga manifestata all'altro coniuge. Situazione questa non verificatasi nel caso di specie.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 10 – La “riserva” sulla fedeltà annulla il matrimonio – Bresciani

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