La tassa di circolazione dell'auto in leasing la paga il proprietario

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La Corte di cassazione, con sentenza n. 3928 del 17 febbraio 2011, ha spiegato che, nelle ipotesi di leasing su autovetture, il pagamento della tassa di circolazione spetta al proprietario o al titolare di diritto reale di godimento del bene per come risultante dal Pra, ai sensi dell'articolo 5 comma 29, del decreto legge 953/1982.

In funzione del contratto di leasing stipulato, infatti, l'utilizzatore non risulta possessore del bene, ma mero detentore qualificato dello stesso.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 31 – Tassa al Pra non paga il locatore

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