La “Visco Sud” trova un formulario vincolante

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La circolare n. 38/E/2008 ha in parte modificato la natura dell’incentivo che la Finanziaria 2007 avrebbe voluto del tutto automatico; per poter beneficiare della nuova Visco-Sud è necessario che i beneficiari presentino un “formulario” all’agenzia delle Entrate. La presentazione preventiva del formulario ha una motivazione giuridica, che è da ritrovare nell’ordinamento comunitario. Gli attuali orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato stabiliscono, infatti, che i singoli governi nazionali possono attribuire benefici fiscali o finanziari alle imprese ma solo in casi specifici: tra questi si ritrova il presupposto degli investimenti iniziali e il fatto che il beneficiario ne abbia fatto domanda e l’autorità responsabile della gestione del regime abbia confermato che il progetto soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regime prima dell’avvio dei lavori. Le indicazioni fornite nel formulario potrebbero poi essere vincolanti per il beneficiario. In primo luogo, si deve precisare che l’aiuto è soggetto a un massimale. Perciò entro la data della presentazione della dichiarazione dei redditi di ciascun esercizio sociale, le imprese che fruiscono del credito d’imposta dovranno apporre su ciascun titolo di spesa un timbro recante la dicitura “spesa agevolata con credito d’imposta previsto……”. Si tratta di un’obbligazione necessaria per non far cumulare illegittimamente benefici eccessivi sullo stesso cespite. E’, però, un onere che non può far decadere il beneficio, dal momento che solo la legge può prevedere delle sanzioni.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 40 – Visco sud con istanza preventiva – Lenzi

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