L’adesione ai regimi opzionali per le imprese

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L’adesione ai regimi opzionali per le imprese

Le norme tributarie prevedono l’applicazione di determinati regimi fiscali per le imprese, a cui è possibile aderire effettuando la comunicazione dell’adesione direttamente nella dichiarazione dei redditi e, con particolare riferimento alle imprese che presentano il modello Redditi SC, mediante l’utilizzo del quadro OP (Comunicazione per i regimi opzionali) che permette di esercitare (a partire dal 2015 con il modello Unico) l’opzione per i suddetti regimi.

Il quadro OP, che inizialmente era composto da tre sezioni dedicate rispettivamente alla tonnage tax, al consolidato nazionale e alla trasparenza fiscale, da quest’anno contiene anche una quarta sezione destinata al patent box, ovvero alla tassazione agevolata per l’utilizzo di determinati beni immateriali.

Relativamente al regime opzionale dell’Irap, l’opzione è stata convogliata direttamente nel relativo modello Irap, nella sezione VII del quadro IS.

 

Mediante la dichiarazione dei redditi si comunica sia la prima adesione al regime fiscale, sia la revoca della stessa, ove esercitata in precedenza, e in merito è importante ricordare che dal 2017 le opzioni, una volta esercitate, sono sempre tacitamente prorogate e sarà lo stesso contribuente a doverle revocare espressamente.

 

Secondo l’attuale formulazione normativa, le suddette opzioni vanno comunicate all'Amministrazione finanziaria tramite la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione.

In pratica, chi ha intenzione di aderire ai regimi previsti e avvalersi dell’opzione, a partire dal 1° gennaio 2018, dovrà gestire questo adempimento nel modello Redditi 2018 riferito all’anno 2017, che dovrà essere presentato entro il 31 ottobre 2018.

 

Opzione per la Tonnage Tax

Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e di mutua assicurazione, le società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato e che operano nel settore marittimo, possono usufruire di un particolare regime di tassazione forfetaria denominato “Tonnage tax”.

Il reddito, determinato a forfait, fa riferimento alle navi che:

  • esercitano le attività di trasporto merci, trasporto passeggeri, soccorso, rimorchio, realizzazione e posa in opera di impianti e altre attività di assistenza marittima da svolgersi in alto mare o altre attività direttamente connesse o strumentali a quelle sopra indicate;
  • sono iscritte al Registro internazionale;
  • hanno un tonnellaggio superiore alle 100 tonnellate di stazza netta.

 

NB! - Possono esercitare l’opzione anche le società e gli enti non residenti, ma dotati di stabile organizzazione in Italia.

 

La determinazione forfettaria del reddito delle imprese marittime è prevista dagli articoli da 155 a 161 del TUIR.

L’opzione è irrevocabile per dieci esercizi sociali e deve essere esercitata relativamente a tutte le navi con i requisiti di cui all’art. 155 del TUIR, conseguiti entro la chiusura del periodo d’imposta.

Al termine di ciascun decennio, l’opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro decennio a meno che non sia revocata.

Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 giugno 2005, sono state adottate le disposizioni applicative del predetto regime, in particolare la prevista sezione della dichiarazione dei redditi (quadro OP) va compilata:

  • nel caso di esercizio o di revoca dell’opzione per il regime di “tonnage tax”,

 

La comunicazione va effettuata con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare o revocare l’opzione.

Per il gruppo rileva, anche se successiva, la data dell’opzione esercitata dal gruppo di imprese rispetto a quella della singola impresa che entra a far parte del gruppo medesimo e, in caso di più opzioni esercitate da distinte imprese ovvero gruppi che vengono ad essere controllati dalla medesima impresa, rileva l’opzione esercitata in data meno recente.

Se per qualsiasi motivo viene meno l’efficacia dell’opzione esercitata, la nuova opzione non può avvenire prima del decorso del decennio originariamente previsto e, comunque, non prima del quinto periodo d’imposta successivo a quello in cui è venuta meno l’opzione.

Nel modello Redditi SC la sezione interessata del quadro OP è la sezione I, in particolare nel rigo OP1 (Tipo di comunicazione) vanno barrate le caselle in funzione della tipologia di comunicazione effettuata, ovvero

  • la colonna 1 (Opzione), in caso di esercizio, per la prima volta, dell’opzione;
  • la colonna 2 (Revoca), in caso di revoca dell’opzione.

 

I righi da OP2 a OP5, vanno compilati indicando il codice fiscale delle società del gruppo per le quali trova applicazione il regime di “tonnage tax” e sussiste il rapporto di controllo di cui all’art. 2359, comma 1, n. 1), del codice civile.

 

 

Opzione per il consolidato nazionale

Il consolidato nazionale è un particolare regime di determinazione del reddito complessivo Ires per tutte le società partecipanti, rappresentato dalla somma delle singole base imponibili che risultano dalle rispettive dichiarazioni dei redditi.

Le società che intendono adottare la tassazione consolidata di gruppo devono esercitare la specifica opzione che vale per un triennio ed è irrevocabile.

Al termine del triennio, l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione.

L'opzione può essere esercitata da ciascuna società solo in qualità di controllante o di controllata, e la sua efficacia è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

  • identità dell’esercizio sociale (ovvero identità di chiusura del periodo d’imposta) di ciascuna società controllata con quello della società o ente controllante. Le società di nuova costituzione possono optare per il consolidato, in presenza dei requisiti necessari, fin dal primo esercizio;
  • esercizio congiunto dell’opzione da parte di ciascuna controllata e dell’ente o società controllante;
  • elezione di domicilio da parte di ciascuna controllata presso la società o ente controllante per la notifica degli atti e provvedimenti relativi ai periodi d’imposta per i quali è esercitata l’opzione;
  • comunicazione dell’avvenuto esercizio congiunto dell’opzione all’Agenzia delle Entrate.

Possono optare per il regime del consolidato:

  • le società e gli enti di cui all’art. 73, comma 1, lett. a) e b), del TUIR per i quali sussiste il rapporto di controllo, con ciascuna società consolidata;
  • solo in qualità di consolidanti, le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, di cui all’art. 73, comma 1, lett. d), del TUIR, a condizione:
    • di essere residenti in paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione;
    • di esercitare nel territorio dello Stato un’attività d’impresa, mediante una stabile organizzazione.

La sezione della dichiarazione (modello Redditi SC) va compilata dalla consolidante per comunicare:

  • l’esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo;
  • la revoca dell’opzione per la tassazione di gruppo.

 

La comunicazione va effettuata dalla consolidante all’Agenzia delle Entrate con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare o revocare o confermare la predetta opzione.

 

NB! - Per il consolidato nazionale al termine del triennio l’opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non sia revocata, mentre per il consolidato mondiale al termine del quinquennio l’opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non sia revocata.

 

La sezione va compilata dalla consolidante per comunicare la modifica del criterio utilizzato, ai sensi dell’art. 124, comma 4, del TUIR, per l’eventuale attribuzione delle perdite residue (in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di revoca dell’opzione), alle società che le hanno prodotte.

 

La comunicazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende rinnovare l’opzione (rinnovo tacito).

 

Qualora nell’ambito del gruppo ricorrano simultaneamente le suddette ipotesi, nella presente sezione vanno evidenziati i diversi casi per i quali è effettuata la comunicazione, indicando, altresì, tutti i soggetti partecipanti al consolidato.

 

Se l’opzione è esercitata per il gruppo di imprese consolidate residenti, va barrata la casella “Consolidato nazionale”.

Nell’ipotesi in cui la comunicazione è presentata per il gruppo di imprese consolidate non residenti, va barrata la casella “Consolidato mondiale”. Infine, nelle ipotesi di concorso tra Consolidato nazionale e Consolidato mondiale vanno barrate entrambe le caselle.

La società o ente controllante che opta per il regime deve indicare nella casella “Interpello” uno dei seguenti codici:

  • il codice 1, se non è stata presentata l’istanza di interpello prevista dal comma 3 dell’art. 132 del TUIR;
  • il codice 2, se avendo presentato l’istanza, non si è avuta risposta positiva.

 

NB! - Con l’apposizione della firma nel frontespizio della dichiarazione, viene attestata l’avvenuta elezione di domicilio da parte di ciascuna consolidata presso la società o ente consolidante ai fini della notifica degli atti e provvedimenti relativi ai periodi d’imposta per i quali è esercitata l’opzione.

 

Continuando con la compilazione della sezione II, nei righi da OP6 a OP10 devono essere indicati i dati relativi alla società consolidata. In particolare va indicato:

  • il codice fiscale e la denominazione o la ragione sociale del soggetto consolidato;
    • il tipo di comunicazione relativa a ciascuna società consolidata con i codici 1, 2, 3 e 4 rispettivamente per l’ esercizio dell’opzione, la revoca, la conferma della tassazione e la modifica del criterio utilizzato per l’eventuale attribuzione delle perdite residue.

Nella casella “Esercizio sociale” va indicato, con riferimento al periodo di tre anni di durata dell’opzione, l’esercizio sociale nel quale viene resa la comunicazione indicando i codici 1,2 e 3 rispettivamente per indicare il primo, il secondo e il terzo periodo.

 

In caso di operazioni straordinarie, che non determinano l’interruzione della tassazione di gruppo, secondo la specifica disciplina contenuta nel decreto, si deve dare evidenza del nuovo assetto organizzativo (nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende rinnovare l’opzione).

 

NB! - Va barrata la colonna 5 “Operazioni straordinarie” qualora si tratti di nuova società risultante dall’operazione.

 

In tal caso devono essere compilate anche la colonna 3 “Tipo comunicazione” e la colonna 4 “Esercizio sociale” riportando rispettivamente, il codice relativo al tipo di comunicazione effettuata, nonché l’esercizio sociale di riferimento.

Nella colonna 6 “Acconto separato”, qualora il versamento dell’acconto sia stato effettuato in modo separato va indicato il codice 1, altrimenti il codice 2.

Al fine di indicare il criterio utilizzato per l’eventuale attribuzione delle perdite fiscali residue nelle ipotesi di interruzione anticipata della tassazione di gruppo, nella colonna 7 “Attribuzione perdite” va inserito il codice:

  • 1 attribuzione alla società o ente consolidante;
  • 2 attribuzione proporzionale alle società che hanno prodotto le perdite;
  • 3 attribuzione alle società che hanno prodotto le perdite secondo modalità diverse dalle precedenti.

 

 

Trasparenza fiscale

Le società di capitali possono scegliere di tassare il proprio reddito imputandolo direttamente ai soci per “trasparenza”, adottando, lo stesso sistema previsto per le società di persone.

Tale regime è applicabile:

  • alle società di capitali partecipate da altre società di capitali;
  • alle società a responsabilità limitata a ristretta base azionaria.

Il regime opzionale per la trasparenza fiscale prevede, dunque, l’imputazione del reddito della società partecipata ai soci in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione.

 

L’opzione ha la durata di tre esercizi sociali ed è irrevocabile, al termine del triennio l’opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata.

 

Le disposizioni applicative del regime della trasparenza sono state adottate con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 aprile 2004.

La sezione della dichiarazione va compilata dalla società trasparente per comunicare:

  • l’esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale;
  • la revoca dell’opzione per la trasparenza fiscale;
  • la conferma del regime di tassazione per trasparenza.

In caso di fusione o di scissione della società partecipata, l’opzione perde efficacia a partire dalla data da cui l’operazione esplica i suoi effetti fiscali.

 

La comunicazione va effettuata dalla società trasparente all’Agenzia delle Entrate con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare o revocare o confermare l’opzione.

In questo caso la sezione del quadro OP da utilizzare è la terza e, in particolare, nel rigo OP11 va barrata la casella in funzione della tipologia della comunicazione effettuata (opzione, revoca, conferma).

 

Nei righi da OP12 a OP15 vanno indicati i codici fiscali dei soggetti partecipanti, in particolare va riportato, nella colonna 1, il codice fiscale della persona fisica partecipante e, nella colonna 2, il codice fiscale della società.

 

 

Opzione per il Patent Box

Il Patent Box è un regime anch’esso opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, di disegni e modelli, processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

 

Il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2017 ha attuato le disposizioni relative al regime opzionale di tassazione.

L’opzione (di durata pari a cinque periodi di imposta, irrevocabile e rinnovabile) prevede la non concorrenza alla formazione del reddito complessivo dei predetti redditi in quanto esclusi per il 50% del relativo ammontare.

 

Può optare per il regime, a condizione che eserciti le attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 8 del decreto del 28 novembre 2017, chi ha diritto allo sfruttamento economico di beni immateriali.

 

A decorrere dal periodo d’imposta 2017, l’opzione è esercitata compilando la sezione IV del quadro OP, e decorre dal periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

 

Nel modello Redditi, nei righi da OP6 a OP10, va indicato per singola tipologia di bene immateriale:

  • il numero dei beni cui si riferisce l’opzione;
  • l’ammontare del reddito agevolabile per ciascuna delle tipologie di beni.

 

 

Regime opzionale Irap

Le società di persone (società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate) e le persone fisiche esercenti attività commerciali in regime di contabilità ordinaria, possono scegliere di determinare il valore della produzione netta Irap secondo le regole previste per le società di capitali e gli enti commerciali.

In pratica, la base imponibile è costituita dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12), e 13), nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, così come risultanti dal conto economico dell’esercizio.

L’opzione è irrevocabile per tre periodi d’imposta e al termine del triennio si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, a meno che l’impresa non eserciti la revoca dell’opzione precedentemente comunicata.

L’opzione (o la revoca) è comunicata con la dichiarazione presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione.

 

Per comunicare l’opzione (o la revoca) per il periodo d’imposta 2018, occorre compilare il rigo IS35 del quadro IS della dichiarazione Irap.

 

 

I contribuenti, che non possono comunicare l’opzione con la dichiarazione IRAP in quanto non tenuti alla sua presentazione per il periodo d’imposta precedente a quello a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione (ad esempio, primo periodo d’imposta di esercizio dell’attività), devono utilizzare il modello “Comunicazioni per i regimi di Tonnage tax, Consolidato, Trasparenza, e per l’opzione Irap” (approvato con il Provvedimento del direttore del 17 dicembre 2015) utilizzando il relativo software di compilazione.

 

Quadro Normativo

D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986

D.Lgs n.175 del 21 novembre 2014

D.M. 28 novembre 2017

D.lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997

 

 

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