IVA smaltimento rifiuti 2025: esclusione aliquota agevolata. Chiarimenti
Pubblicato il 04 agosto 2025
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In data 1° agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la consulenza giuridica n. 12, fornendo importanti chiarimenti operativi sull’applicazione dell’art. 1, comma 49, della Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025). Tale norma ha introdotto un cambiamento rilevante nel regime IVA applicabile a specifiche prestazioni ambientali legate allo smaltimento dei rifiuti.
Novità normative
Fino al 31 dicembre 2024, il conferimento in discarica e l’incenerimento di rifiuti erano inclusi tra le prestazioni agevolate con aliquota IVA ridotta al 10%, ai sensi del n. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72.
Dal 1° gennaio 2025, con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025, queste prestazioni sono state escluse dal perimetro agevolato, con conseguente applicazione dell’aliquota IVA ordinaria (attualmente al 22%), se non finalizzate a un recupero efficiente di energia.
Ambito di applicazione e momento impositivo
La consulenza giuridica n. 12 sottolinea che, in mancanza di disposizioni transitorie esplicite, per determinare l’aliquota IVA corretta da applicare alle prestazioni di smaltimento rifiuti è necessario fare riferimento al momento di effettuazione dell’operazione, come definito dall’art. 6, commi 3 e 4, del DPR 633/1972.
In concreto, per le prestazioni eseguite a cavallo tra il 2024 e il 2025, la corretta aliquota dipende dalla tempistica di fatturazione e pagamento. Si applica l’aliquota ordinaria se:
- la fattura non è stata emessa entro il 31 dicembre 2024 e il pagamento (anche parziale) avviene dopo tale data;
- oppure se non è avvenuto alcun pagamento entro il 2024 e la fattura è emessa nel 2025.
Al contrario, resta applicabile l’aliquota ridotta del 10% se:
- la fattura è emessa entro il 31 dicembre 2024, anche se il pagamento avviene successivamente;
- oppure se il pagamento, totale o parziale, è stato effettuato entro il 2024, anche in caso di fattura emessa nel 2025.
In entrambi i casi, si considera che la prestazione sia stata effettuata nel 2024 e, quindi, soggetta al vecchio regime agevolato.
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