L'amministratore di diritto paga per la bancarotta fraudolenta se è a conoscenza di operazioni illecite
Autore: Cinzia Pichirallo
Pubblicato il 07 maggio 2011
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La quinta sezione penale della Corte di cassazione ha condiviso le motivazioni della Corte di appello in ordine alla condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione documentale di un imprenditore, per il fatto che costui era a conoscenza di una disponibilità di cassa superiore alle dimensioni aziendali, nel periodo in cui si occupava della contabilità aziendale. Ciò era indice anche di effettuazione di operazioni illecite.
Inoltre, anche considerando che rivestisse la carica di amministratore formale, è comunque responsabile per non aver vigilato sulle operazioni societarie, come conviene a chi accetta tale carica, pur nella consapevolezza che potessero tenersi condotte illecite.
La sentenza n. 17670 del 5 maggio scorso ha riconfermato che verificandosi bancarotta fraudolenta, “in caso di concorso ex art. 40 c.p. dell'amministratore di diritto nel reato commesso dall'amministratore di fatto, a integrare il dolo del primo è sufficiente la generica consapevolezza che il secondo compia una delle condotte indicate nella norma incriminatrice, senza che sia necessario che tale consapevolezza investa i singoli episodi delittuosi, potendosi configurare l'elemento soggettivo sia come dolo diretto che come dolo eventuale”.
- ItaliaOggi, p. 30 – Bancarotta, la disponibilità dimostra la responsabilità dell'imprenditore - Mancini
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