L'antieconomicità da sola non inchioda l'impresa

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La Commissione tributaria provinciale di Milano, con sentenza n. 87/31/09 depositata il 13 marzo 2009, si è pronunciata in un caso in cui le Entrate, con un avviso di accertamento, avevano qualificato il passaggio di beni da una società produttrice italiana alla capogruppo svizzera come un'attività elusiva di "transfert pricing", in considerazione del fatto che il prezzo dei beni, attraverso tali passaggi, subiva un forte incremento con l'effetto di trasferire materia imponibile in Svizzera. I giudici tributari hanno annullato l'avviso evidenziando come l'Ufficio fosse venuto meno all'onere probatorio richiesto sull'abuso del diritto non avendo in concreto riscontrato, in capo alla società italiana, alcuna anomalia o incoerenza indicativa di uno scostamento rispetto al comportamento di un'impresa indipendente.
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