L’apprendista finisce prima: cade l’obbligo di formazione

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Il 6 febbraio scorso il ministero del Lavoro ha rilasciato due documenti di prassi in cui si tratta l’argomento del contratto di apprendistato e dell’assolvimento dell’obbligo formativo per le imprese che assumono dipendenti con tale tipologia contrattuale.

Con la nota ispettiva n. 1727, il Ministero ribadisce che non è più vincolante la formazione per l’apprendista dopo la trasformazione anticipata del contratto.

Con l’interpello n. 2/2009, invece, il Lavoro affronta il dubbio circa la possibilità che la formazione esclusivamente aziendale possa essere applicata anche ad apprendisti avvianti in regimi di formazione regionale. Il dubbio era se la formazione esclusivamente aziendale fosse applicabile solo ai nuovi rapporti avviati dopo l’entrata in vigore del Dl 112/08 o anche ai contratti di apprendistato già in essere a quella data. Secondo il Ministero, il fatto che la formazione costituisca elemento essenziale del contratto di apprendistato non preclude a che l’obbligo formativo sia adempiuto secondo percorsi che possono variare anche nel tempo.

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 31 – Gli apprendisti formati a tempo - De Lellis

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