Lauree abilitanti, fuori le categorie che richiedono un tirocinio

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Lauree abilitanti, fuori le categorie che richiedono un tirocinio

Via libera dalla Camera dei Deputati per le cd. “lauree abilitanti”. Queste ultime, infatti, sono state aperte a tutte le categorie tranne a quelle che richiedono un tirocinio dopo la laurea. Rimarranno quindi fuori dal campo di applicazione della norma le professioni di avvocato, commercialista, revisore legale e notaio.

Rientreranno invece tra i papabili gli ingegneri e gli architetti. Abilitazione già collegata alla laurea anche per chimici, fisici e biologi, i quali dovranno però aspettare una disciplina attuativa per il passaggio definitivo.

Ddl lauree abilitanti, cosa prevede?

Arriva il primo sì dalla Camera dei Deputati al Ddl n. 2751, modificato durante il passaggio in commissione.

Rispetto alla prima versione del testo, composta da cinque articoli, il Ddl emendato ne ha invece otto:

  • il primo rende abilitanti i percorsi accademici relativi alle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo;
  • il secondo interviene sulle lauree professionalizzanti, che diventano abilitanti per le professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale;
  • il terzo va a modificare l'esame di laurea, che diventerà simultaneo all'esame di abilitazione professionale;
  • l'articolo quattro riguarda la possibilità di rendere il titolo universitario abilitante in futuro ed è quindi riservata a quelle professioni non testualmente citate dalla norma;
  • l'articolo cinque interviene sulle professioni di chimico, fisico e biologo, introducendo per queste la previsione della laurea abilitante, con la necessità di una successiva disciplina attuativa;
  • l'articolo sei reca le disposizioni transitorie e finali, tra cui la disposizione temporale della disciplina, che entrerà in vigore l'anno accademico successivo a quello in cui saranno adottati i decreti rettorali di adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo;
  • l'articolo sette introduce una norma transitoria, legata però esclusivamente alla professione di psicologo;
  • l'articolo 8, infine, introduce una clausola di invarianza finanziaria, per garantire che il Ddl sia senza costi per le casse dello stato.

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