L’autorizzazione alle indagini del direttore regionale è atto necessario per la validità dell’accertamento

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La Ctp di Cosenza, con la sentenza n. 778/08/10 depositata il 18 novembre 2010, ha ribadito che l'autorizzazione del direttore regionale dell'agenzia delle Entrate all'espletamento di indagini finanziarie è un atto amministrativo che nel contenzioso deve essere necessariamente prodotto dall’Amministrazione finanziaria, assieme all'avviso di accertamento. Ciò per consentire al contribuente di averne conoscenza e valutarne gli aspetti giuridici per una corretta difesa.

Pertanto, in mancanza l’accertamento non è da ritenere valido.

Il mancato assolvimento dell’adempimento in oggetto vale all’Ufficio una carente motivazione dell'avviso di accertamento con la ricaduta della sua invalidità, ex articolo 7, comma 1, della legge 212/2000 (Statuto del contribuente). In proposito, la Ctp precisa che è lo Statuto che regola i principi cui tutte le altre disposizioni normative devono adeguarsi.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 4 - L'autorizzazione va sempre allegata - Acierno

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