Distaccato, rimborsi spese soggetti ad IVA

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Distaccato, rimborsi spese soggetti ad IVA

Assume rilevanza ai fini IVA il distacco di personale della società controllante presso la società controllata, a fronte della quale è versato solo il rimborso del relativo costo. Dunque, non è conforme con il diritto comunitario l’art. 8, co. 35 della L. n. 67/1988, il quale esclude dall’assoggettamento a IVA i prestiti di personale o i distacchi a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo.

A stabilirlo è la Corte di Giustizia Ue, con la causa n. C-94/19 dell’11 marzo 2020.

Distacco di personale, esclusione dal campo dell’IVA

L’art. 8, co. 35 della L. n. 67/1988 prevede che non sono rilevanti ai fini dell’IVA i prestiti del personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo. Nello specifico, se l’impresa distaccante riaddebita all’impresa distaccataria il solo costo del personale distaccato, l’operazione non rientra nel campo dell’IVA; diversamente, l’operazione è assoggettata ad imposta.

Sul punto, però, l’Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 346/2002) ha specificato che l’esclusione da IVA non può essere fatta valere nella misura in cui il distacco avvenga nel complesso di un contratto più ampio, caso nel quale la prestazione è assoggettata a imposta.

Personale distaccato, l’intervento della Corte di Giustizia UE

La Corte di Giustizia UE, nella sentenza dell’11 marzo 2020, rileva che, come evidenziato dalla costante giurisprudenza, nell’ambito del sistema dell’IVA le operazioni imponibili presuppongono l’esistenza di un negozio giuridico tra le parti implicante la stipulazione di un prezzo o di un controvalore. Così, quando l’attività di un prestatore consista nel fornire esclusivamente prestazioni senza corrispettivo diretto, non vi è base imponibile e tali prestazioni non sono, quindi, soggette all’IVA.

Pertanto, una prestazione di servizi è effettuata “a titolo oneroso”, configurando pertanto un’operazione imponibile soltanto quando tra il prestatore e il beneficiario intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni e il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato al beneficiario. Ciò si verifica nel momento in cui sussiste un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto.

Nel caso in esame risulta che:

  • il distacco è stato effettuato sulla base di un rapporto giuridico di natura contrattuale tra le due società;
  • nell’ambito di tale rapporto giuridico, sono state scambiate prestazioni reciproche, vale a dire il distacco di un dirigente, da un lato, e il pagamento degli importi che sono stati fatturati, dall’altro.

Alla luce di tali considerazioni la Corte di Giustizia UE dichiara, dunque, che è contraria alla normativa europea una legislazione nazionale per la quale non sono ritenuti rilevanti ai fini dell’IVA i prestiti o i distacchi di personale di una controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, a patto che gli importi versati dalla controllata a favore della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall’altro, si condizionino reciprocamente.

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