Lavoratori di imprese in crisi: sbloccato l'esonero contributivo

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Lavoratori di imprese in crisi: sbloccato l'esonero contributivo

L'INPS, a distanza di molti mesi dalla sua entrata in vigore, fornisce le istruzioni per la fruizione dell'esonero per l’assunzione di lavoratori subordinati provenienti da imprese in crisi aziendale di cui all'articolo 1, comma 119, legge di Bilancio 2022.

L'esonero in parola, evidenzia l'Istituto nella circolare n. 99 del 7 settembre 2022, pur mutuando per espressa volontà di legge la propria disciplina generale da quella prevista per l’esonero per l’occupazione giovanile di cui della legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 10) presenta importanti particolarità.

Vediamo quali sono e come accedere al beneficio contributivo.

Assunzione di lavoratori di imprese in crisi: esonero contributivo

La legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 119, legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall’articolo 12, comma 1, lett. a) e b), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51) ha disposto che l’esonero contributivo per l’occupazione giovanile di cui alla legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), è riconosciuto anche ai datori di lavoro privati che assumono, nello stesso arco temporale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro età anagrafica, da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei 6 mesi precedenti, ovvero lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette.

Si ricorda che l’esonero per l’occupazione giovanile di cui alla legge di Bilancio 2021 è riconosciuto in favore dei datori di lavoro privati che assumono o trasformano a tempo indeterminato nel biennio 2021-2022 giovani che non abbiano compiuto 36 anni di età alla data dell’assunzione o trasformazione.

L'incentivo consiste in uno sgravio pari al 100% della contribuzione dovuta dal datore di lavoro, per la durata di 36 mesi, a partire dalla data di assunzione o di trasferimento del lavoratore proveniente da una impresa la cui crisi aziendale sia stata gestita con il coinvolgimento dei componenti della struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Assunzione di lavoratori di imprese in crisi: chi può accedere all'esonero contributivo

L'incentivo spetta a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

Assunzione di lavoratori di imprese in crisi: quando spetta l'esonero contributivo

Il datore di lavoro è ammesso all'incentivo per le nuove assunzioni e per le trasformazioni a tempo indeterminato nonché per i trasferimenti, effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, di lavoratori provenienti da aziende la cui crisi aziendale sia stata gestita con il coinvolgimento dei componenti della struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge n. 296/2006, a prescindere dalla loro età anagrafica.

L'INPS, al riguardo, individua tre casistiche di lavoratori “incentivabili”:

1) il lavoratore dipendente con contratto di lavoro subordinato dell’impresa in crisi;

2) il lavoratore licenziato per riduzione di personale nei 6 mesi precedenti dall’impresa in crisi;

3) il lavoratore impiegato in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte dell’impresa in crisi.

Non sono incentivabili l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata (articoli da 13 a 18 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81) anche se a tempo indeterminato, l'instaurazione delle prestazioni di lavoro occasionali, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale, i rapporti di apprendistato di qualsiasi tipologia e i contratti di lavoro domestico.

L’esonero contributivo spetta, invece, per i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro e per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.

Assunzione di lavoratori di imprese in crisi: quanto spetta con l'esonero contributivo

Al datore di lavoro beneficiario spetta, per le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato e per i trasferimenti di lavoratori effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a proprio carico, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui (500 euro mensili e 16,12 euro giornalieri), massimale proporzionalmente ridotto per i part time.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Valgono le regole generali per la determinazione delle contribuzioni datoriali oggetto dello sgravio, con una segnalazione: nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro 6 mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la restituzione del contributo addizionale dell’1,40% prevista per i contratti a tempo determinato (articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92).

L'esonero spetta esclusivamente per un periodo massimo di 36 mesi a partire dalla data dell’evento incentivato, non estensibile a 48 mesi per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata in una regione del Mezzogiorno, come è, invece, stabilito per l’esonero per l’occupazione giovanile.

Assunzione di lavoratori di imprese in crisi: come fruire dell'esonero contributivo

L'INPS autorizzerà la fruizione della misura nel limite massimo di spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023, 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2025.

Il modulo di istanza on-line “ES119” per la richiesta dell’esonero sarà disponibile nell’applicazione “Portale delle Agevolazioni” sul sito internet www.inps.it.

Il datore di lavoro dovrà fornire con il predetto modulo le seguenti informazioni:

  • il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto instaurato oggetto di trasferimento;
  • il codice fiscale relativo all’azienda di provenienza;
  • l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
  • l’indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
  • la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.

L'INPS effettuerà le verifiche e in caso di esito positivo delle stesse informerà, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza on-line, che il datore di lavoro è stato autorizzato a fruire dell’esonero e individuerà l’importo massimo dell’agevolazione spettante.

N.B. Anche a seguito dell’autorizzazione al godimento dell’agevolazione, l'Istituto effettuerà controlli volti ad accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell’incentivo.

All’atto dell’elaborazione dell’istanza telematica, inoltre, verrà autorizzato un importo aggiuntivo rispetto a quello spettante pari al 5%, allo scopo di tenere conto di possibili variazioni della retribuzione lorda nel corso del periodo di incentivo. L’incremento del 5%, avverte l'Istituto, sarà effettuato nei limiti del massimale di esonero autorizzabile pari a 6.000 euro annui e solo laddove vi sia sufficiente capienza di risorse per tutto il periodo oggetto di agevolazione.

La fruizione del beneficio avviene mediante conguaglio nel flusso Uniemens, di competenza del mese successivo a quello di comunicazione di accoglimento su Modulo Istanza On-Line all’interno del Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo).

L'INPS spiega, nella circolare n. 99 del 2022, le modalità di esposizione dei dati necessari al recupero in Uniemens.

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