Lavoratori stranieri, la legge europea estende le prestazioni sociali

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Lavoratori stranieri, la legge europea estende le prestazioni sociali

Importanti novità in tema di permessi di lavoro e di soggiorno extracomunitari. Infatti, il 17 gennaio 2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge europea 2019-2020 (L. n. 238/2021) che costituisce, assieme alla legge di delegazione europea, uno dei due strumenti utilizzati per l'adeguamento dell'ordinamento interno a quello comunitario.

Le modifiche, in particolare, scaturiscono dalle osservazioni critiche avanzate dalla Commissione europea (formalizzate nella procedura di infrazione 2019/2100) circa l'inadeguato recepimento della direttiva sul permesso unico (Direttiva Ue 2011/98).

Assistenza sociale stranieri, le novità

Di particolare interesse è la modifica apportata all'art. 41 del testo unico immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998), con l'aggiunta di due commi.

La vecchia formulazione dell'articolo 41, infatti, subordinava l’estensione ai cittadini extracomunitari delle provvidenze concesse a titolo di assistenza sociale, al possesso di un permesso di soggiorno purché di durata non inferiore a un anno. Sulla base di tale norma l'INPS ha in passato negato la concessione di prestazioni quali l'assegno di natalità e maternità.

L'art. 12 della direttiva, invece, ammette la parità di trattamento anche nei confronti di cittadini extracomunitari ammessi in uno Stato membro per motivi di lavoro a norma del diritto dell'Unione o del diritto nazionale ovvero titolari di un permesso unico.

Pertanto, dopo le modifiche approvate con la legge europea, la equiparazione ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle prestazioni in materia di sicurezza sociale si applica:

  • ai titolari di permesso unico lavoro;
  • ai titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio che svolgano un'attività lavorativa o l'abbiano svolta per un periodo non inferiore a 6 mesi;
  • ai titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca.

Anche ai fini della fruizione delle prestazioni familiari sono ora equiparati ai cittadini italiani:

  • gli stranieri titolari di permesso unico lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi;
  • gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare per un periodo superiore a 6 mesi.
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