Lavori edili senza bonus se non si indica il CCNL

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Lavori edili senza bonus se non si indica il CCNL

In arrivo importanti novità per le imprese del settore edile. Per i lavori edili avviati successivamente al 27 maggio 2022 (i.e. dal prossimo 28 maggio), rientranti nell'allegato X del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e di importo complessivo superiore a 70.000 euro, nell'atto di affidamento dei lavori nonchè nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori dovrà essere indicato il CCNL del settore edile, nazionale e territoriale, stipulato dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e applicato dal datore di lavoro.

L'indicazione del CCNL del settore edile è richiesta ai fini del riconoscimento di alcuni bonus edilizi.

Il nuovo adempimento è stato introdotto dal decreto Sostegni ter e modificato dal decreto Ucraina bis, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2022.

Vediamo cosa occorre sapere in merito al nuovo obbligo.

Lavori edili e obbligo informativo: le norme

L'articolo 1, comma 43-bis, della legge di Bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234), introdotto dall'articolo 28-quater, comma 1, del decreto Sostegni ter (D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25) e modificato dal decreto Ucraina bis (decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito, con modificazioni, con la legge di conversione 20 maggio 2022, n. 51), prevede:

1) che l'impresa edile che esegue lavori privati avviati dal 28 maggio 2022 debba applicare uno dei contratti collettivi di lavoro del settore edile;

2) che di tale circostanza venga dato conto nell'atto di affidamento e nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.

La finalità della norma è duplice ed espressamente dichiarata: assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza e incrementare i livelli di sicurezza per i lavoratori nei luoghi di lavoro.

Lavori edili: quando scatta l'obbligo informativo

La disposizione di cui alla legge di Bilancio 2022 prevede che:

  • per i lavori edili privati, rientranti nell'allegato X del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81,
  • aventi importo complessivo superiore a 70.000 euro,
  • avviati successivamente al 27 maggio 2022 (la norma acquista efficacia dal 27 maggio 2022 e si applica ai lavori edili avviati successivamente a tale data),

il riconoscimento dei benefici espressamente elencati dalla medesima norma è subordinato alla condizione dell'indicazione, nell’atto di affidamento dei lavori, dell'esecuzione di questi ultimi da parte di datori di lavoro che applicano i contratti collettivi di lavoro del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il comma 43-bis della legge di Bilancio 2022 richiede inoltre che il contratto collettivo di lavoro applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, venga riportato anche nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.

Lavori edili: verifiche sull'obbligo informativo

Il legislatore prevede inoltre che, ai fini del rilascio del visto di conformità dei dati delle dichiarazioni alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile, i professionisti (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro, revisori legali, periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322) o i responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF sono tenuti a verificare anche che il contratto collettivo di lavoro applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e sia riportato nelle fatture.

L'Agenzia delle entrate, nell'attività di verifica dell’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, si può avvalere dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle casse edili.

Lavori edili e obbligo informativo: ambito di applicazione

Sono soggetti al nuovo obbligo informativo esclusivamente i lavori edili rientranti nell'allegato X del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Più nel dettaglio si tratta dei seguenti lavori:

  • i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione, equipaggiamento, trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporti lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro;
  • gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

I lavori non ricompresi tra quelli elencati non sono pertanto soggetti all'obbligo informativo in parola.

Lavori edili e obbligo informativo: benefici interessati

I benefici fiscali la cui fruizione è subordinata alla condizione di applicazione di un CCNL del settore edile sono elencati nella tabella che segue:

Bonus fiscali

Riferimento normativo

Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

Articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche

Articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (*)

Articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali

Articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

Bonus mobili

Articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90

Bonus facciate

Articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160

(*) Bonus non più attivo

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