Lavoro a termine con nuove causali. Spunta l'ipotesi di un bonus

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Lavoro a termine con nuove causali. Spunta l'ipotesi di un bonus

Si torna a parlare di bonus ai lavoratori. Il già fantasioso ventaglio delle indennità una tantum che ci hanno accompagnato negli ultimi anni potrebbe arricchirsi ad opera del decreto lavoro adottato dal Consiglio dei Ministri del 1° maggio 2023, decreto che, tra le varie misure urgenti, fa rientrare anche la riforma della disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.

Dall'ultima bozza del decreto spunterebbe infatti un bonus diretto ai lavoratori a termine il cui contratto, alla scadenza del termine, non sia stato stabilizzato.

Qualora venisse confermata nel testo definitivo del provvedimento, sarebbe una (probabilmente la sola) novità assoluta nella lunga e tortuosa storia del contratto a tempo determinato, oggetto di innumerevoli riforme dal 2000 in poi.

Ma andiamo con ordine e torniamo al contratto di lavoro a termine.

Contratto di lavoro a termine: definizione e causali

Il contratto a tempo determinato è un contratto di lavoro subordinato a durata predeterminata. La sua disciplina è contenuta nel cd. Codice dei contratti di lavoro (decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, articoli 19-29).

L'apposizione del termine deve risultare da atto scritto (fatto salvo il caso di rapporti di lavoro di durata non superiore a 12 giorni) ed è subordinata al rispetto di determinate condizioni, le cd. causali. 

Causali sulle quali si è da sempre sviluppato un vivace dibattito politico tradottosi, nel corso degli anni, in riforme più o meno strutturali capaci (o meno) di rispondere alle concrete esigenze aziendali e soprattutto in grado di non alimentare il contenzioso giudiziale.

Disciplina attuale

L'articolo 19 del citato Codice dei contratti di lavoro attualmente prevede che al contratto di lavoro subordinato possa essere apposto un termine “acausale” di durata non superiore a 12 mesi.

Per durate superiori a 12 mesi ma mai eccedenti i 24 mesi il ricorso al contratto a termine è ammesso invece solo in presenza delle seguenti causali generiche:

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.

b-bis) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

NOTA BENE: Fino al 30 settembre 2022 il comma 1.1. dell'articolo 19 del D.Lgs. 2015, n. 81 prevedeva che il termine di durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente 24 mesi potesse essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora in presenza di specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro (si veda sul punto anche la nota dell'Ispettorato nazionale del lavoro 14 settembre 2021, n. 1363).

Cosa cambia per i datori di lavoro

L’articolo 23 della bozza del decreto lavoro, di cui si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, modifica l'articolo 19, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 nel seguente modo:

1) per contratti di lavoro a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi, si prevede che l'apposizione del termine venga affidata ai contratti collettivi (nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e ai contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria), che saranno tenuti a individuare i casi di ricorso entro il 30 aprile 2024;

2) in attesa che vengano emanate le specifiche dispozizioni contrattuali, si prevede che il termine possa essere apposto per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti (datore di lavoro e lavoratore);

3) si ripropone infine la causale della sostituzione di altri lavoratori.

ATTENZIONE: L’assunzione a termine resta “acausale” per durate non superiori a 12 mesi.

Ambito di applicazione

Le causali di natura contrattual-collettiva non si applicano:

  • ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni;
  • ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione;
  • agli enti privati di ricerca;
  • ai lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all’innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa.

A tali enti e soggetti continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.

Contratto di lavoro a termine: bonus

Spunta l'ipotesi di un bonus per i lavoratori con contratto a tempo determinato della durata di 24 mesi sottoscritto successivamente all’entrata in vigore del decreto lavoro.

Fatta eccezione per le attività stagionali, la bozza del decreto lavoro prevede l'erogazione di un importo una tantum a titolo di welfare di 500 euro, se al termine della durata il contratto di lavoro non è trasformato a tempo indeterminato.

L’importo non sarebbe dovuto per i contratti di durata inferiore a 12 mesi.

Non si ha, allo stato, certezza che questa misura sia entrata nel testo definitivo del provvedimento. Fonti ufficiali lo escluderebbero, ma per avere conferma occorre attendere la pubblicazione del decreto lavoro sulla Gazzetta Ufficiale.

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