Le e-mail insistenti, in quanto prive del carattere dell’invasività, non costituiscono molestia

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Con la sentenza n. 44855 depositata il 16 novembre 2012, la Corte di cassazione ha annullato, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, la condanna impartita dai giudici di merito in capo ad un uomo accusato di molestie per aver inviato innumerevoli mail alla ex fidanzata a seguito dell’interruzione del rapporto sentimentale.

Secondo la Suprema corte, in particolare, deve essere escluso che il reato di molestie possa essere configurato in presenza di messaggi di posta elettronica, messaggi privi, per loro natura, del carattere di invasività. Quest'ultimo carattere, per contro - conclude la Cassazione – è invece ravvisabile nelle diverse ipotesi di invii di sms telefonici.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 23 - Gli sms sono «molesti», salva la posta elettronica – Gi. Co.

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