Le Entrate spiegano lo split payment allargato

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Le Entrate spiegano lo split payment allargato

Lo split payment è stato allargato agli enti pubblici economici, alle fondazioni e alle società partecipate dall'articolo 3 del decreto legge 148/2017 (collegato fiscale alla manovra di bilancio 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172/2017).

Con la circolare 9 del 7 maggio 2018, l'Agenzia delle Entrate illustra l’impatto delle nuove norme introdotte sulla disciplina della scissione dei pagamenti relativamente alle operazioni per le quali viene emessa fattura dal 1° gennaio 2018.

Si ricorda che le modalità di attuazione delle nuove disposizioni sono dettate dal decreto Mef del 9 gennaio 2018.

La nuova platea

Le nuove disposizioni sulla scissione dei pagamenti si applicano alle operazioni in relazione alle quali la fattura sia stata emessa e la cui imposta sia divenuta esigibile a decorrere dal 1° gennaio 2018.

I nuovi soggetti sono:

  • gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
  • le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento o che comunque siano controllate da soggetti pubblici (è il caso, ad esempio, delle fondazioni attraverso cui gli Ordini professionali realizzano interessi collegati alle professioni che rappresentano);
  • le società controllate direttamente o indirettamente dagli enti sopra elencati e dalle società soggette allo split payment;
  • le società partecipate per una quota non inferiore al 70 per cento da amministrazioni pubbliche e da enti e società soggette allo split payment (questi enti, fondazioni e società si aggiungono ai soggetti precedentemente coinvolti dalla disciplina della scissione dei pagamenti, come le Pubbliche amministrazioni e le società quotate e inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana).

L'Agenzia fa presente che per l’esatta individuazione dei nuovi soggetti interessati bisogna fare riferimento agli elenchi pubblicati online dal Mef, relativamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi fatturate dal 1° gennaio 2018, e la cui imposta sia divenuta esigibile dalla stessa data.

L’inclusione di una società in uno degli elenchi ha effetto costitutivo.

Tra le nuove categorie di soggetti interessati dalla disciplina dello split payment, a seguito delle modifiche normative introdotte, vengono in rilievo anche le fondazioni: “fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento”.

Dunque, rientrano nella disciplina anche le fondazioni soggette al controllo di soggetti pubblici, attraverso la nomina degli organi di gestione della fondazione stessa. Così, lo split payment dovrà essere applicato alle operazioni verso le fondazioni degli Ordini professionali: “Tra le fondazioni soggette alla disciplina dello split payment, quindi, vengono in rilievo, ad esempio, le fondazioni degli Ordini professionali”.

Elenchi

Alcune precisazioni relative agli elenchi:

  • laddove il riferimento all’IPA non sia esaustivo, torna utile per il fornitore il rilascio dell’attestazione di cui al comma 1-quater dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, dunque nell’ipotesi in cui la Pa acquirente, nonostante rientri nell’alveo di applicazione della scissione dei pagamenti, non abbia richiesto l'accreditamento all’IPA e non abbia comunicato al fornitore l’applicabilità alla stessa del meccanismo di cui trattasi;
  • per il legittimo affidamento dei soggetti interessati, la disciplina dello split payment ha effetto dalla data di effettiva inclusione del soggetto nell’elenco e della pubblicazione dell’elenco sul sito del Dipartimento delle Finanze (l’eventuale attestazione prevista dal comma 1-quater dell’art. 17-ter, Dpr 633/1972, rilasciata dal cessionario/committente al fornitore, non avrebbe alcun effetto nel caso in cui fosse in contrasto con il contenuto degli elenchi).

In merito a quest'ultima precisazione, viene spiegato che deve ritenersi corretto il comportamento del contribuente che, nelle more di aggiornamento dell’elenco, si sia comportato coerentemente agli elenchi medesimi.

Nell’ipotesi diversa in cui il contribuente, nelle more dell’aggiornamento dell’elenco, si sia, comunque, comportato come un soggetto riconducibile nell’ambito soggettivo della scissione dei pagamenti e, pertanto, l’imposta relativa agli acquisti sia stata assolta, ancorché in modo irregolare, secondo le modalità di cui al D.M. 23 gennaio 2015, si è dell’avviso che, per effetto dell’inclusione, ancorché posticipata, nell’elenco, non sia necessario “regolarizzare” i comportamenti posti in essere antecedentemente a tale inclusione.

Società fiduciarie e consulenti tecnici di ufficio

Con le ulteriori indicazioni delle Entrate recate dalla circolare in argomento, l'Agenzia fornisce precisazioni su alcune fattispecie particolari, cioè società fiduciarie e consulenti tecnici di ufficio.

È chiarito l'ambito soggettivo di applicazione dello split payment in riferimento ai due casi pratici di quote societarie intestate a una fiduciaria e di compensi dovuti ai consulenti tecnici di ufficio (Ctu) che operano su incarico dell’Autorità giudiziaria:

  • nel primo caso, società fiduciarie, si dovrà valutare se il cliente fiduciante (effettivo titolare delle quote della società) rientri o meno nell’ambito dello split payment, a nulla rilevando l’intestazione formale delle quote azionarie, per stabilire se vi rientri anche la società formalmente di proprietà della fiduciaria;
  • nel secondo caso, oneri Ctu che operano su incarico dell’Autorità giudiziaria, in linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione, le Entrate escludono l’applicabilità della scissione dei pagamenti ai compensi e onorari liquidati dal giudice a favore del consulente tecnico di ufficio.

Sanzioni in considerazione delle obiettive condizioni di incertezza

Eventuali comportamenti non corretti adottati dai contribuenti prima della pubblicazione dei chiarimenti forniti con la circolare in oggetto sulle novità introdotte dal 1° gennaio 2018, non saranno soggetti a sanzioni, purché non sia stato arrecato danno all’Erario con il mancato versamento dell’imposta dovuta.

Allegati Anche in
  • eDotto.com - Edicola del 19 gennaio 2018 - Split payment, novità su detrazione Iva ed elenchi 2018 - Moscioni
  • eDotto.com - Edicola del 22 marzo 2018 - PA: chiarimenti sulle novità della disciplina dei pagamenti - Moscioni
  • eDotto.com - Edicola del 2 febbraio 2018 - Fondazioni degli Ordini: no fatturazione elettronica, sì split payment - Pichirallo

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