Le istruzioni Inps per accedere allo sconto dei contributi, sui contratti di 2° livello. Anno 2010

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Forniti dall'Inps, con circolare n. 51 del 30 marzo 2012, chiarimenti e precisazioni in materia di sgravio contributivo, relativo alle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello (legge n. 247/2007), per l’anno 2010.

L'attuazione alla misura agevolativa è giunta con il decreto interministeriale Lavoro-Economia del 3 agosto 2011 (pubblicato nella G.U. n. 301 del 28 dicembre 2011).

La procedura di accesso all'agevolazione prevede l'invio - solo per via telematica- da parte delle aziende, anche a mezzo di intermediari autorizzati, di apposita domanda all’Inps, anche qualora i lavoratori risultino iscritti ad altri Enti previdenziali. Sarà un successivo messaggio a rendere noti giorno e ora in cui sarà possibile procedere con la trasmissione telematica delle istanze.

Il beneficio consiste in uno sconto contributivo sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale e territoriale, ovvero di secondo livello, entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore. Di seguito le misure previste:

- per un massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e - in agricoltura - al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati;

- totale (100%) sulla quota del lavoratore.

La circolare specifica che:

- rimane escluso dallo sgravio il contributo (0,30%), ex art. 25, comma 4 della legge n. 845/1978, versato dai datori di lavoro ad integrazione della contribuzione per la disoccupazione involontaria;

- lo sgravio della contribuzione a carico del lavoratore sarà pari al 9,19% per la generalità delle aziende e al 9,49% per i datori di lavoro soggetti alla Cigs e 8,84% per gli operai assunti in agricoltura. Per gli apprendisti la quota è pari al 5,84%;

- non costituisce oggetto di sgravio il contributo (1%), ex art. 3-ter della legge n. 438/1992, dovuto sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (per l’anno 2010 € 42.364,00 che, mensilizzato, è pari a € 3.530,00).

Le condizioni di accesso allo sgravio prevedono che i contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello:

- siano sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, a cura dei medesimi o delle associazioni a cui aderiscono, presso le Direzioni provinciali del Lavoro, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale (28/12/2011);

- dispongano erogazioni incerte nella corresponsione o nel loro ammontare e correlate a parametri atti a misurare gli aumenti di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati.

Si precisa che è sufficiente la sussistenza anche di uno solo dei predetti parametri (aumenti di produttività, qualità ed altri elementi). Ma, in assenza del deposito, non sarà possibile l’ammissione allo sgravio contributivo.

Sono escluse dal beneficio le aziende che hanno corrisposto ai dipendenti – nell’anno di riferimento - trattamenti economici e normativi non conformi alla normativa del settore.

Per quanto riguarda le imprese di somministrazione di lavoro, la contrattazione di secondo livello deve essere sottoscritta dall'impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.
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