Le liti su liquidazione delle imposte e classamento non sono condonabili solo se considerate autonomamente

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Le Sezioni unite civili della Corte di cassazione, con la sentenza n. 5289 depositata il 5 marzo 2010, ha chiarito che nella controversia sulla richiesta di un'imposta calcolata dal Fisco sull'attribuzione della rendita catastale dell'immobile acquistato può essere condonata la parte che riguarda le imposte, ma il condono non copre la lite relativa al classamento del bene da parte del catasto.

Il contenzioso sulla liquidazione dell'imposta non ha ad oggetto “la corretta applicazione della rendita catastale, bensì il presupposto stesso della liquidazione dell'imposta”.

Il caso esaminato vedeva una contribuente chiedere, in sede di compravendita di un immobile senza la nuova rendita catastale per cambio di destinazione, la valutazione automatica. La contribuente ha impugnato un avviso di liquidazione ricevuto dal Fisco, che pretendeva le imposte dovute previa rettifica dei valori catastali dichiarati nell’atto, ed anche il classamento presupposto chiedendo la definizione agevolata.

I giudici spiegano che pur avendo ad oggetto due diverse questioni, ciascuna delle quali in ipotesi non condonabili, diventa condonabile la parte relativa al debito di imposta, in quanto condizionato dall'esito della controversia non condonabile sul classamento dell'immobile.
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