Le rate premiano i controlli fiscali

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L’articolo 37, comma 40, del Dl 223/06 ha sostituito l’articolo 25, comma 1, lettera a), del Dpr 600/73. Di conseguenza, d’ora in avanti il concessionario della riscossione dovrà notificare la cartella di pagamento (il cui nuovo modello è stato adottato con provvedimento agenziale del 31 ottobre 2005) al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata, qualora il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scada oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione è presentata. Il nuovo termine riguarda le somme che risultano dovute al Fisco in seguito all’attività di liquidazione (articolo 36-bis, Dpr 600/73). Sulle somme dovute per le indennità di fine rapporto di lavoro o per prestazioni pensionistiche, il nuovo testo dell’articolo 25 stabilisce che la notificazione della cartella debba avvenire entro la data del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta. Per le somme dovute in base agli accertamenti dell’Ufficio, infine, la cartella di pagamento va notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

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